Pubblicazione legale:
Con la pronuncia del 20/11/2018 n. 29922 la Corte di Cassazione ha chiarito che ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i lavoratori, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante (a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso soggetto) detta tutela si aggiunge (senza escluderla) a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, che dovrà pertanto dimostrare, in caso di impugnazione, la fondatezza del licenziamento intimato secondo i principi generali in materia. Principio consolidato e confermato recentemente anche dal Tribunale di Milano, con ordinanza dr. Pazienza.
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