Atti persecutori - analisi del reato

Scritto da: Agostino Cucuzza - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'art. 7 del decreto legge 11/2009 ha introdotto nel nostro codice penale il reato di atti persecutori, comunemente chiamato stalking. Commette tale reato chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Quindi, sono richieste condotte reiterate che – pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti o altri reati in ogni caso più gravi di quello delineato dall'articolo in analisi – ingenerano nella vittima uno stato di continua paura o il fondato timore di dover subire un male più grave oppure la costringono a mutare il proprio stile di vita e le proprie abitudini per sfuggire alle continue ed insistenti “attenzioni” dello stalker. Ciò che viene tutelato è la tranquillità individuale e – per quanto riguarda l'ipotesi relativa al costringimento della vittima a cambiare abitudini di vita – la libertà di autodeterminazione. Per quanto attiene all'elemento oggettivo, questo consiste nella reiterazione delle condotte di minaccia e molestia. Per minaccia si intende unanimemente la prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi o meno dipende dalla volontà dell'agente; più problematica invece è la definizione di molestia: innanzitutto è da rilevare come, nonostante all'interno dell'art. 612 bis c.p. il termine parrebbe da intendersi come descrittivo della condotta – a differenza del reato ex art. 660 c.p. nel quale la molestia indica l'evento – sembrerebbe più corretto concepirlo come il risultato di un comportamento qualsiasi (telefonate notturne, pedinamenti, appostamenti, riprese fotografiche), che si concretizza in “un'intrusione nella sfera psichica altrui con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima, senza però concretizzarsi in vere e proprie violenze sulla persona”. È stato a lungo oggetto di dibattito, poi, il requisito della reiterazione delle condotte, richiesto dalla norma: ci si chiedeva quale fosse il numero minimo di condotte necessario e il lasso di tempo che dovesse trascorrere tra le varie ripetizioni; di recente, la giurisprudenza ha affermato che possono ritenersi sufficienti anche solo due condotte. Per quanto riguarda l'evento, questo consiste alternativamente nel perdurante stato di ansia o paura – che secondo la Cassazione non deve necessariamente concretizzarsi in una situazione patologica – nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto oppure nell'alterazione delle abitudini di vita, evento che non si riterrà integrato in presenza di piccoli cambiamenti irrilevanti. Secondo un'interpretazione restrittiva della fattispecie, inoltre, il terzo evento non gode di autonomia, ma deve essere sempre connesso allo stato di paura o al timore per l'incolumità, poiché solo in questo modo si giustificherebbe la pena comminata, ben più severa di quella prevista dai reati di minaccia e molestia poiché tesa a “bloccare sul nascere l'escalation persecutoria che spesso passa dalle molestie all'aggressione fisica”.



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Avvocato Agostino Cucuzza a Bovalino
Agostino Cucuzza

Avvocato Penalista