Avvocato Agostino Cucuzza a Bovalino

Agostino Cucuzza

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Atti persecutori - analisi del reato

Scritto da: Agostino Cucuzza - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L'art. 7 del decreto legge 11/2009 ha introdotto nel nostro codice penale il reato di atti persecutori, comunemente chiamato stalking. Commette tale reato chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Quindi, sono richieste condotte reiterate che – pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti o altri reati in ogni caso più gravi di quello delineato dall'articolo in analisi – ingenerano nella vittima uno stato di continua paura o il fondato timore di dover subire un male più grave oppure la costringono a mutare il proprio stile di vita e le proprie abitudini per sfuggire alle continue ed insistenti “attenzioni” dello stalker. Ciò che viene tutelato è la tranquillità individuale e – per quanto riguarda l'ipotesi relativa al costringimento della vittima a cambiare abitudini di vita – la libertà di autodeterminazione. Per quanto attiene all'elemento oggettivo, questo consiste nella reiterazione delle condotte di minaccia e molestia. Per minaccia si intende unanimemente la prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi o meno dipende dalla volontà dell'agente; più problematica invece è la definizione di molestia: innanzitutto è da rilevare come, nonostante all'interno dell'art. 612 bis c.p. il termine parrebbe da intendersi come descrittivo della condotta – a differenza del reato ex art. 660 c.p. nel quale la molestia indica l'evento – sembrerebbe più corretto concepirlo come il risultato di un comportamento qualsiasi (telefonate notturne, pedinamenti, appostamenti, riprese fotografiche), che si concretizza in “un'intrusione nella sfera psichica altrui con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima, senza però concretizzarsi in vere e proprie violenze sulla persona”. È stato a lungo oggetto di dibattito, poi, il requisito della reiterazione delle condotte, richiesto dalla norma: ci si chiedeva quale fosse il numero minimo di condotte necessario e il lasso di tempo che dovesse trascorrere tra le varie ripetizioni; di recente, la giurisprudenza ha affermato che possono ritenersi sufficienti anche solo due condotte. Per quanto riguarda l'evento, questo consiste alternativamente nel perdurante stato di ansia o paura – che secondo la Cassazione non deve necessariamente concretizzarsi in una situazione patologica – nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto oppure nell'alterazione delle abitudini di vita, evento che non si riterrà integrato in presenza di piccoli cambiamenti irrilevanti. Secondo un'interpretazione restrittiva della fattispecie, inoltre, il terzo evento non gode di autonomia, ma deve essere sempre connesso allo stato di paura o al timore per l'incolumità, poiché solo in questo modo si giustificherebbe la pena comminata, ben più severa di quella prevista dai reati di minaccia e molestia poiché tesa a “bloccare sul nascere l'escalation persecutoria che spesso passa dalle molestie all'aggressione fisica”.


Avv. Agostino Cucuzza - Avvocato Penalista

Sono Agostino Cucuzza. L'attività forense mi ha spinto ad essere un avvocato difensore, tutelando i miei assistiti dento e fuori le aule dei tribunali. Il mio ambito di attività è il diritto penale. Presto assistenza e consulenza legale difendendo i diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali o delle persone offese dal reato. Nelle procedure cautelari incidentali presto assistenza in caso di sottoposizione a misure ablative personali o reali. Organizzazione e cura del rapporto fiduciario con l’assistito costituiscono i punti fondamentali per un'assistenza legale chiara ed esaustiva. Opero in tutta Italia.




Agostino Cucuzza

Esperienza


Diritto penale

Ho patrocinato, anche grazie alle frequenti collaborazioni professionali, a processi penali di primaria importanza e di rilevanza nazionale (relativi ai reati di associazione mafiosa – omicidio - traffico di sostanze stupefacenti maturando un’ampia esperienza nel campo del diritto penale e del diritto processuale penale. Ho approfondito i temi relativi ai reati contro la persona, violenza domestica, reati contro il patrimonio, stalking, reati contro la P.A., costituzione di parte civile, reati ambientali, reati informatici, misure interdittive, misure cautelari personali e reali. Offro consulenza legale e assistenza agli Enti.


Violenza

In tale delicato settore della violenza (domestica e familiare), mi sono occupato, in particolare, di casi relativi ai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.


Stalking e molestie

Ho curato casi riguardanti la fattispecie di reato di atti persecutori, cd. “stalking”, disciplinato dall’art. 612 bis del codice penale. Tali casi riguardavano sia soggetti "vittime" di stalking e sia soggetti accusati di essere gli autori delle condotte vessatorie.


Altre categorie:

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Risarcimento danni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Referenze

Caso legale seguito

Violenza su minore

28.12.2013, Locri

Il caso riguardava un soggetto accusato del reato previsto di cui agli artt. 609-bis, 609 octies comma 3 c.p.. Quindi, violenza sessuale di gruppo si soggetto minorenne. A seguito della nomina, nell'ambito delle indagini preliminari, dopo opportuna consulenza sulle possibili conseguenze e sulle scelte difensive da intraprendere, si è proceduto alla nomina di un consulente di parte per procedere alla comparazione del DNA dell'indagato con il DNA del liquido biologico presente sugli indumenti indossati dalla "vittima" al momento dei fatti. Fortunatamente si è giunti ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al mio assistito già nella fase delle indagini.

Sentenza giudiziaria

Datore di lavoro condannato per estorsione.

Sentenza n. 41985/2022 della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro che, minacciando il licenziamento, decurta lo stipendio ai dipendenti, facendosi restituire parte di esso in contanti, deve essere condannato per estorsione. Lo ha stabilito la sentenza n. 41985/2022 della Corte di Cassazione. Di fronte al ricorso di due imprenditori ritenuti responsabili del reato di estorsione a danno una dipendente, obbligata a restituire parte della retribuzione con il pericolo di essere licenziata in caso di rifiuto, i giudici hanno rilevato che tale comportamento costituisce reato. Non risulta nemmeno applicabile la condizione attenuante prevista dall’art. 62, comma 4, c.p., considerando gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona oggetto di minacce e dunque la pena inflitta ai datori è stata ritenuta proporzionata.

Titolo professionale

VI Corso biennale di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista

Unione Camere Penali Italiane - 12/2022

Corso dedicato all'approfondimento del diritto penale sostanziale e processuale mediante lo studio di casi e di sentenze.

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