Avvocato Agostino Cucuzza a Bovalino

Agostino Cucuzza

Avvocato Penalista

About     Contatti





Diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo

Scritto da: Agostino Cucuzza - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il reato di diffamazione è disciplinato dall’articolo 595 del codice penale, in forza del quale "è punito chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione di uno o più soggetti non presenti".

Oggetto di tutela del delitto di diffamazione è la reputazione, ossia, per la definisce la dottrina prevalente, l'opinione e valutazione dei consociati rispetto alla personalità morale e sociale di un individuo, in contrapposizione all’onore in senso soggettivo.

Ogni persona ha diritto ad un "onore minimo", indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, dal  rango del suo lavoro. Quindi, anche le persone prive di particolari meriti o funzioni possono essere soggetti passivi del delitto di diffamazione.

La reputazione è l'opinione o stima di cui l’individuo gode in seno alla collettività in cui vive per carattere, ingegno, abilità professionale, qualità fisiche o altri attributi personali (Cass. Pen. 05.12.1955, Calacoci; conformi: Cass. Pen. 12.10.2000, Maniracci; Cass. Pen. 28.02.1995, Lambertini Padovani; Cass. Pen. 12.11.1962, Della Torre). 

Per l’identificazione dei comportamenti offensivi occorre avere riguardo solo ai parametri oggettivi (Tribunale Milano13.06.1956, Teodorani; Cass. Pen. 28.02.1995, Lambertini Padovani; C. Appello Firenze 27.06.1957, Fiordelli.

L’offesa alla reputazione viene cagionata dall'attribuire fatti contrari sia all’ordinamento giuridico sia al costume, o alla consuetudine sociale (Cass. Pen. 12.10.2000, Maniracci).

Anche le persone giuridiche possono essere soggetto passivo del delitto di diffamazione e, pertanto, sono titolari del diritto di querela.

Viene al contempo affermata la legittimazione ad agire per diffamazione anche dei singoli componenti degli enti collettivi, allorché le offese si riverberino direttamente su di essi offendendo la loro personale dignità (Cass. Pen. 24.01.1992, Bozzoli; Cass. Pen. 24.11.1987, Scalfari; Cass. Pen. 11.03.1980, Novi).

Cioè, quando un’offesa è indirizzata ad una persona fisica, ma riguarda le funzioni da questa svolte all’interno di un ente collettivo, può sussistere una concorrente aggressione dell’onore sociale dell’ente (Cass. Pen. 26.10.2001, Scalfari; 30.01.1998, Sandri).

Secondo la giurisprudenza, sul punto concorde con la dottrina, la diffamazione può sussistere solo nei confronti di un soggetto determinato, o che può essere individuato in maniera inequivocabile (Cass. Pen. 18.01.1993, Pendinelli; Cass. Pen. 07.06.1989, Panci).

Il primo requisito della fattispecie in questione si ravvisa nell’assenza del soggetto passivo al momento della perpetrazione dell’azione criminosa. Ciò si deduce dall’inciso “fuori dei casi indicati nell’articolo precedente” con cui si apre il sopra indicato articolo.; L'assenza comporta l’impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l’addebito diffamatorio e possa, conseguentemente, difendersi o ritorcere l’offesa.

L'altro requisito consiste nella comunicazione con più persone. E' necessario che l’agente renda partecipi dell’addebito diffamatorio almeno due persone, le quali siano state in grado di percepire l’offesa e di comprenderne il significato.

Il terzo requisito dell’elemento materiale della diffamazione consiste nell’offesa alla reputazione di una persona. l'offesa va intesa quale aggressione, come mero pericolo, come probabilità o possibilità che l’uso di parole o atti destinati a ledere l’onore provochi una effettiva lesione.

E' logico considerare che nell'ipotesi di diffamazione commessa con il mezzo televisivo, nella condotta del soggetto attivo potranno essere ravvisabili i tre requisiti appena descritti.

nel contesto radiotelevisivo, tuttavia, va rappresentato dal diritto di cronaca, quale causa di giustificazione della diffamazione a mezzo stampa, che si potrebbe tentare di far valere a proprio vantaggio nel corso del processo.

Il diritto di cronaca, invero, che ai sensi dell’articolo 51 c.p. è causa di giustificazione della diffamazione a mezzo stampa, trova per unanime dottrina il suo fondamento nell’articolo 21 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

La libertà di manifestazione del pensiero non è tuttavia assoluta ed incondizionata, ma deve ritenersi limitata dall’esistenza di beni od interessi diversi che siano del pari garantiti o protetti dalla Costituzione.

La Suprema Corte ha affermato che la libera manifestazione del pensiero non può mai sacrificare l’altrui diritto alla salvaguardia dell’onore, del decoro, della reputazione, del prestigio, beni, questi ultimi, tutelati come inviolabili da altre norme costituzionali (Cass. Pen. 16.02.1988, Artusi; Cass. Pen. 08.03.1974, Carnuccio; 28.11.1972, Martino).

L’esercizio del diritto di cronaca è lecito in queste ipotesi:

a)     L’interesse che i fatti narrati rivestono per l’opinione pubblica secondo il principio della pertinenza;

b) La Correttezza dell’esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza;

c)     La corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati secondo il principio della verità.

(Cass. Pen. 16.12.2004, S.; Cass. Pen. 19.11.2001, Rodriguez; Cass. Pen. 26.05.2000, Graldi; Cass. Pen. 05.04.2000, Panigutti).

La verità della notizia costituisce il limite logico del diritto di cronaca, ed essa viene considerata come condizione necessaria per la corretta formazione dell’opinione pubblica, e, quindi, per il soddisfacimento di quelle esigenze che giustificano la prevalenza del diritto di cronaca rispetto agli interessi di volta in volta contrapposti.

Il cronista deve quindi riferire fatti oggettivamente veri “ponendo ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative; esplicando ogni più attento vaglio in ordine all’attendibilità di quelle che, di volta in volta, vengono sottomesse alla sua attenzione; operando ogni più penetrante esame e controllo sulle notizie che, dalle stesse, vengano propalate”.

In linea generale, quindi, il giornalista è tenuto a verificare l’attendibilità della fonte e ad effettuare un accertamento sui fatti oggetto della notizia; in presenza di documenti ufficiali di una pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria della cui veridicità non può dubitarsi, l’attendibilità della fonte sussiste ed è sufficiente a scriminare il giornalista (Cass. Civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271).

Negli altri casi, il giornalista è tenuto, invece, ad una particolare diligenza e ad esaminare, controllare e verificare il contenuto del suo articolo o servizio, al fine di vincere ogni ragionevole dubbio; in questo modo può non incorrere nella condanna per diffamazione a mezzo stampa, anche se poi i fatti non si rivelino veri (Cass. Pen., sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643).

Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che il requisito della verità non è rispettato qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in moda da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento a fatti rilevanti e, per contro, propone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza (Cass. Pen. 15.03.2002, Di Giovacchino; Cass. Civ. , sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270; Cass. Pen., sez. V, 14 febbraio 2005, n. 12859).

L’obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti viene posto anche dall’art. 21 L. 03.02.1963, n. 69, che contiene le regole di deontologia professionale del giornalista; l’art. 2 – che viene richiamato dalla giurisprudenza della Suprema Corte quale norma che deve orientare la condotta del giornalista nell’esercizio del diritto di cronaca (Cass. S.U. 30.06.1984, Ansaloni) – afferma il diritto insopprimibile del giornalista alla libertà di informazione e di critica, limitato dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed impone i doveri di rispetto della verità sostanziale dei fatti, di lealtà e buona fede, di rettifica delle notizie inesatte e di riparazione degli errori, il tutto nel rispetto del segreto professionale, dello spirito di colleganza e del dovere di promozione della fiducia tra la stampa e i lettori.

La seconda condizione che legittima il diritto di cronaca è l’interesse pubblico della notizia, inteso come interesse della comunità a conoscere i fatti oggetto della pubblicazione, come esigenza che la notizia possegga una valenza ed una dimensione di interesse generale.

L’interesse pubblico sussiste allorquando si tratti di avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali è essenziale alla formazione e all’orientamento della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare le  proprie scelte nel campo religioso, politico, della scienza e della cultura (Cass. Pen., sez. V, 09 ottobre 2007, n. 42067; Cass. Pen. 23.04.1986, Emiliani; 03.05.1985, Ruschini); l’utilità sociale dell’informazione è inseparabilmente legata alla verità dell’informazione medesima, poiché la propalazione di notizie non rispondenti al vero è non solo inutile, ma anche controindicata al formarsi di una retta opinione nel pubblico (Cass. Pen. 10.02.1989. Mulser; Cass. Pen. 08.10.1970, Rodari).

L'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica non può essere confusa, comunque, con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità “voyeristica”, può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico (Cass. Pen., sez. V, 04 ottobre 2007, n. 46295).

Terza condizione che legittima l’esercizio del diritto di cronaca è la correttezza del linguaggio usato, la c.d. continenza, che riguarda i canoni di correttezza formale nell’esposizione delle notizie (Cass. Civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2066).

La Cassazione ha affermato, inoltre, che risponde del delitto di diffamazione il soggetto delegato al controllo di una trasmissione televisiva che non impedisca che frasi oltraggiose alla dignità morale di un soggetto siano pronunciate dagli ospiti della sua trasmissione.


Avv. Agostino Cucuzza - Avvocato Penalista

Sono Agostino Cucuzza. L'attività forense mi ha spinto ad essere un avvocato difensore, tutelando i miei assistiti dento e fuori le aule dei tribunali. Il mio ambito di attività è il diritto penale. Presto assistenza e consulenza legale difendendo i diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali o delle persone offese dal reato. Nelle procedure cautelari incidentali presto assistenza in caso di sottoposizione a misure ablative personali o reali. Organizzazione e cura del rapporto fiduciario con l’assistito costituiscono i punti fondamentali per un'assistenza legale chiara ed esaustiva. Opero in tutta Italia.




Agostino Cucuzza

Esperienza


Diritto penale

Ho patrocinato, anche grazie alle frequenti collaborazioni professionali, a processi penali di primaria importanza e di rilevanza nazionale (relativi ai reati di associazione mafiosa – omicidio - traffico di sostanze stupefacenti maturando un’ampia esperienza nel campo del diritto penale e del diritto processuale penale. Ho approfondito i temi relativi ai reati contro la persona, violenza domestica, reati contro il patrimonio, stalking, reati contro la P.A., costituzione di parte civile, reati ambientali, reati informatici, misure interdittive, misure cautelari personali e reali. Offro consulenza legale e assistenza agli Enti.


Violenza

In tale delicato settore della violenza (domestica e familiare), mi sono occupato, in particolare, di casi relativi ai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.


Stalking e molestie

Ho curato casi riguardanti la fattispecie di reato di atti persecutori, cd. “stalking”, disciplinato dall’art. 612 bis del codice penale. Tali casi riguardavano sia soggetti "vittime" di stalking e sia soggetti accusati di essere gli autori delle condotte vessatorie.


Altre categorie:

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Gratuito patrocinio, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Referenze

Caso legale seguito

Violenza su minore

28.12.2013, Locri

Il caso riguardava un soggetto accusato del reato previsto di cui agli artt. 609-bis, 609 octies comma 3 c.p.. Quindi, violenza sessuale di gruppo si soggetto minorenne. A seguito della nomina, nell'ambito delle indagini preliminari, dopo opportuna consulenza sulle possibili conseguenze e sulle scelte difensive da intraprendere, si è proceduto alla nomina di un consulente di parte per procedere alla comparazione del DNA dell'indagato con il DNA del liquido biologico presente sugli indumenti indossati dalla "vittima" al momento dei fatti. Fortunatamente si è giunti ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al mio assistito già nella fase delle indagini.

Sentenza giudiziaria

Datore di lavoro condannato per estorsione.

Sentenza n. 41985/2022 della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro che, minacciando il licenziamento, decurta lo stipendio ai dipendenti, facendosi restituire parte di esso in contanti, deve essere condannato per estorsione. Lo ha stabilito la sentenza n. 41985/2022 della Corte di Cassazione. Di fronte al ricorso di due imprenditori ritenuti responsabili del reato di estorsione a danno una dipendente, obbligata a restituire parte della retribuzione con il pericolo di essere licenziata in caso di rifiuto, i giudici hanno rilevato che tale comportamento costituisce reato. Non risulta nemmeno applicabile la condizione attenuante prevista dall’art. 62, comma 4, c.p., considerando gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona oggetto di minacce e dunque la pena inflitta ai datori è stata ritenuta proporzionata.

Titolo professionale

VI Corso biennale di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista

Unione Camere Penali Italiane - 12/2022

Corso dedicato all'approfondimento del diritto penale sostanziale e processuale mediante lo studio di casi e di sentenze.

Leggi altre referenze (7)

Lo studio

Agostino Cucuzza
Via Francesco Calfapetra, 48
Bovalino (RC)

Sede secondaria:
Via Nicola Serra
Cosenza (CS)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Cucuzza:

Contatta l'Avv. Cucuzza per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email WhatsApp
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy