Pubblicazione legale:
Quando parliamo di lavoro nero (o sommerso) facciamo riferimento a quelle attività lavorative svolte in modo “occulto”, ossia senza effettuare le comunicazioni (relative all’assunzione) agli uffici competenti.
Le conseguenze e le sanzioni, quando viene accertato un rapporto di lavoro irregolare (che può svolgersi in ambito aziendale o autonomo – es. lavoro domestico), per il datore di lavoro e per il lavoratore possono essere di natura civile e penale.
Le assunzioni “in nero” comportano oggi (a seguito del c.d. Jobs act), delle sanzioni proporzionate alla durata della violazione commessa.
Gli importi della sanzione è stato aumentato con la recente legge di Bilancio 2020. Quindi, oggi le sanzioni previste per il lavoro nero sono:
da 1800 € a 10.800€ per ogni lavoratore irregolare fino a 30 giorni di impego effettivo;
da 3600€ a 24600 per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra i 31 e 60 giorni;
da 7200 € a 43200 per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore ai 60 giorni.
Tale sanzione viene aumentata della percentuale del 20% per ogni lavoratore in nero extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno.
È qui, in questo caso, scatta anche la sanzione penale in quanto viene violato l’art. 22 del T.U. in materia di immigrazione e il D.lgs 286/98. La pena prevista va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione oltre 5000 € di multa.
Per quanto riguarda, invece, il lavoratore la situazione è questa: il solo fatto di essere scoperto non comporta alcuna sanzione, ma è passibile di sanzione se ha dichiarato alle autorità preposte il proprio stato di disoccupazione e percepisce la relativa indennità. La dichiarazione resa dal lavoratore in nero all’Inps, circa il suo stato di disoccupato, rischia di ritrovarsi imputato in un procedimento penale per il reato di Falso ideologico commesso da provato in atto pubblico (ax art. 483 c.p.). per tale tipologia di reato è prevista la reclusione fino a due anni.
Se oltre ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero ha percepito anche l’indennità di disoccupazione o altre indennità previste dallo Stato o da altri enti pubblici rischia altresì anche di essere imputato per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316 ter c.p.) rischiando una pena che va da 6 mesi ai 3 anni di reclusione.
Resta salvo, in questi casi, il diritto dell’Inps o dell’ente che ha erogato le somme indebitamente percepite dal lavoratore in nero, a richiedere la restituzione oltre al risarcimento del danno.