Pubblicazione legale:
Le molestie sono considerate come le discriminazioni. Sono quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo
scopo o l'effetto di violare la dignità di un individuo e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Vengono, inoltre, considerate come discriminazioni le molestie sessuali,
ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma
fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un individuo e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo. Nel caso delle molestie semplici (dette anche molestie ambientali), di
minore gravità, il sesso sembra essere il movente della condotta, mentre nel
caso delle molestie sessuali, si riflette sulle modalità della stessa: queste ultime
sono infatti comportamenti a connotazione sessuale espressi in forma fisica,
verbale o non verbale.
La molestia ambientale, priva di un intento coercitivo di carattere
sessuale, si sostanzia solitamente in parole ingiuriose, epiteti sconvenienti,
diretti all'offesa del genere femminile nella sua totalità, con l'effetto di rendere
l'ambiente di lavoro sgradevole. Le molestie sessuali, invece, hanno solitamente lo scopo di ottenere delle prestazioni sessuali dalla vittima e
possono essere realizzate con diverse modalità: alla categoria delle molestie
fisiche appartiene ogni tipo di contatto fisico sgradito e indesiderato dal
soggetto che lo riceve (toccamenti, sfregamenti, strusciamenti, pizzicotti, baci,
colpetti, fino ad arrivare ad aggressioni vere e proprie, che assumono quindi
rilevanza penale), mentre le molestie verbali comprendono le avances pesanti, i
doppi sensi, gli apprezzamenti volgari, le telefonate oscene, le richieste di
incontri ripetute nonostante i continui rifiuti del soggetto molestato.
Per qualificare una condotta come molestia sessuale, è necessario tener
conto della sensibilità della vittima, ma anche dei modelli di comportamento
accettati e condivisi dalla società: un comportamento socialmente tollerato non
può integrare una molestia solo sulla base dell'ipersensibilità del soggetto
passivo.
Considerare le molestie come discriminazioni permette di estendervi la
disciplina e la tutela antidiscriminatoria: se il legislatore non le avesse
esplicitamente qualificate come discriminazioni, le molestie non potrebbero
essere tali, dal momento che manca l'elemento fondante delle prime, ovvero la
realizzazione di un comportamento penalizzante. Le molestie sono illecite in quanto violano la
dignità delle vittime e, per accertarne la sussistenza, non è necessario
individuare un termine di paragone che metta alla luce la disparità di
trattamento, ma solo evidenziare l'effetto lesivo, a prescindere dall'analisi
dell'intenzione del soggetto agente.