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Molestie - Analisi della fattispecie

Scritto da: Agostino Cucuzza - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Le molestie sono considerate come le discriminazioni. Sono quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un individuo e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Vengono, inoltre, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un individuo e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Nel caso delle molestie semplici (dette anche molestie ambientali), di minore gravità, il sesso sembra essere il movente della condotta, mentre nel caso delle molestie sessuali, si riflette sulle modalità della stessa: queste ultime sono infatti comportamenti a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale. La molestia ambientale, priva di un intento coercitivo di carattere sessuale, si sostanzia solitamente in parole ingiuriose, epiteti sconvenienti, diretti all'offesa del genere femminile nella sua totalità, con l'effetto di rendere l'ambiente di lavoro sgradevole. Le molestie sessuali, invece, hanno solitamente lo scopo di ottenere delle prestazioni sessuali dalla vittima e possono essere realizzate con diverse modalità: alla categoria delle molestie fisiche appartiene ogni tipo di contatto fisico sgradito e indesiderato dal soggetto che lo riceve (toccamenti, sfregamenti, strusciamenti, pizzicotti, baci, colpetti, fino ad arrivare ad aggressioni vere e proprie, che assumono quindi rilevanza penale), mentre le molestie verbali comprendono le avances pesanti, i doppi sensi, gli apprezzamenti volgari, le telefonate oscene, le richieste di incontri ripetute nonostante i continui rifiuti del soggetto molestato. Per qualificare una condotta come molestia sessuale, è necessario tener conto della sensibilità della vittima, ma anche dei modelli di comportamento accettati e condivisi dalla società: un comportamento socialmente tollerato non può integrare una molestia solo sulla base dell'ipersensibilità del soggetto passivo. Considerare le molestie come discriminazioni permette di estendervi la disciplina e la tutela antidiscriminatoria: se il legislatore non le avesse esplicitamente qualificate come discriminazioni, le molestie non potrebbero essere tali, dal momento che manca l'elemento fondante delle prime, ovvero la realizzazione di un comportamento penalizzante. Le molestie sono illecite in quanto violano la dignità delle vittime e, per accertarne la sussistenza, non è necessario individuare un termine di paragone che metta alla luce la disparità di trattamento, ma solo evidenziare l'effetto lesivo, a prescindere dall'analisi dell'intenzione del soggetto agente. 



Pubblicato da:


Agostino Cucuzza

Avvocato Penalista