Pubblicazione legale:
Nei confronti di un soggetto, imputato del reato di Stalking, veniva disposta la custodia cautelare in carcere sulla base della condotta in atto, relativamente ad un ulteriore "parte" dell'agire delittuoso che aveva realizzato durante il dibattimento a suo carico.
La Corte di Cassazione (sentenza 4-6-2020 n. 17000) nel disattendere la tesi della difesa, secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto accogliere la richiesta del P.M., poiché le condotte nuove non potevano essere ricomprese nella contestazione già oggetto di giudizio, essendo necessaria una modifica dell'imputazione ovvero una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, ha stabilito che in tema di reato di Stalking, essendo questi un reato abituale di evento "per accumulo", si consuma al compimento dell'ultimo atto delle sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato.