Pubblicazione legale:
Il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) può essere realizzato da “chiunque con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali”. Integra il reato anche chi induce un soggetto a compiere o
subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
vittima o traendola in inganno per essersi sostituito ad altra persona.
Si tratta di una norma posta a tutela della libertà di autodeterminazione, in
special modo protettiva della sfera attinente alla libertà sessuale, non a tutela del
pudore o della morale. Per quanto riguarda la condotta, la nozione di atti sessuali
comprende tutti quegli atti che “esprimono l'impulso sessuale dell'agente con
invasione della sfera sessuale del soggetto passivo”, eliminando la distinzione
esistente in precedenza nel codice penale tra violenza carnale, che richiedeva la
presenza di una qualsiasi compenetrazione carnale, e atti di libidine violenti, che
comprendevano tutti gli altri atti che fossero espressione di concupiscenza. È
necessaria quindi la presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di soddisfacimento dell'istinto sessuale, e di un requisito oggettivo, ovvero l'idoneità a
compromettere la libertà di autodeterminazione della vittima. Devono includersi
nella nozione di atti sessuali anche quegli atti che siano indirizzati verso zone
erogene, mentre non integrano tale reato gli atti non idonei a intaccare la sfera della
sessualità fisica della vittima, ledendo unicamente il suo pudore o la sua morale,
come ad esempio atti voyeuristici o di autoerotismo. Un ulteriore requisito è che si
costringa la vittima ad effettuare o a subire tali atti ricorrendo alla violenza o alla
minaccia: ciò si realizza sia quando si utilizzi la violenza fisica, sia quando si ponga
in essere un'intimidazione psicologica, sia infine quando l'atto sia così subdolo e
repentino da non dare alla vittima la possibilità di difendersi.
Il tentativo di violenza sessuale si configura quando, pur in mancanza di
contatto fisico, la condotta denoti i due requisiti oggettivo e soggettivo e sia quindi
diretta in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale, nonché nel caso in
cui l'atto fosse diretto a colpire una zona erogena ma, per reazione della vittima o per
altri fattori diversi dalla volontà dell'agente, si sia manifestato in modo
eccessivamente fugace o abbia colpito una parte diversa del corpo.
Da ultimo, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo, consistente nella
coscienza e volontà di realizzare un atto sessuale e quindi di ledere la sfera di libertà
sessuale della vittima non consenziente.