Avvocato Agostino Cucuzza a Cosenza

Agostino Cucuzza

Avvocato Penalista

Informazioni generali

Sono Agostino Cucuzza. L'attività forense mi ha spinto ad essere un avvocato difensore, tutelando i miei assistiti dento e fuori le aule dei tribunali. Il mio ambito di attività è il diritto penale. Presto assistenza e consulenza legale difendendo i diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali o delle persone offese dal reato. Nelle procedure cautelari incidentali presto assistenza in caso di sottoposizione a misure ablative personali o reali. Organizzazione e cura del rapporto fiduciario con l’assistito costituiscono i punti fondamentali per un'assistenza legale chiara ed esaustiva. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto penale

Ho patrocinato, anche grazie alle frequenti collaborazioni professionali, a processi penali di primaria importanza e di rilevanza nazionale (relativi ai reati di associazione mafiosa – omicidio - traffico di sostanze stupefacenti maturando un’ampia esperienza nel campo del diritto penale e del diritto processuale penale. Ho approfondito i temi relativi ai reati contro la persona, violenza domestica, reati contro il patrimonio, stalking, reati contro la P.A., costituzione di parte civile, reati ambientali, reati informatici, misure interdittive, misure cautelari personali e reali. Offro consulenza legale e assistenza agli Enti.


Violenza

In tale delicato settore della violenza (domestica e familiare), mi sono occupato, in particolare, di casi relativi ai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.


Stalking e molestie

Ho curato casi riguardanti la fattispecie di reato di atti persecutori, cd. “stalking”, disciplinato dall’art. 612 bis del codice penale. Tali casi riguardavano sia soggetti "vittime" di stalking e sia soggetti accusati di essere gli autori delle condotte vessatorie.


Altre categorie

Truffe, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni, Privacy e GDPR, Cassazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Violenza sessuale - analisi del reato

Pubblicato su IUSTLAB

Il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) può essere realizzato da “chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali” . Integra il reato anche chi induce un soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o traendola in inganno per essersi sostituito ad altra persona. Si tratta di una norma posta a tutela della libertà di autodeterminazione , in special modo protettiva della sfera attinente alla libertà sessuale , non a tutela del pudore o della morale. Per quanto riguarda la condotta , la nozione di atti sessuali comprende tutti quegli atti che “esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo” , eliminando la distinzione esistente in precedenza nel codice penale tra violenza carnale, che richiedeva la presenza di una qualsiasi compenetrazione carnale, e atti di libidine violenti, che comprendevano tutti gli altri atti che fossero espressione di concupiscenza. È necessaria quindi la presenza di un requisito soggettivo , consistente nel fine di soddisfacimento dell'istinto sessuale, e di un requisito oggettivo , ovvero l'idoneità a compromettere la libertà di autodeterminazione della vittima. Devono includersi nella nozione di atti sessuali anche quegli atti che siano indirizzati verso zone erogene , mentre non integrano tale reato gli atti non idonei a intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, ledendo unicamente il suo pudore o la sua morale, come ad esempio atti voyeuristici o di autoerotismo. Un ulteriore requisito è che si costringa la vittima ad effettuare o a subire tali atti ricorrendo alla violenza o alla minaccia: ciò si realizza sia quando si utilizzi la violenza fisica, sia quando si ponga in essere un'intimidazione psicologica, sia infine quando l'atto sia così subdolo e repentino da non dare alla vittima la possibilità di difendersi. Il tentativo di violenza sessuale si configura quando, pur in mancanza di contatto fisico, la condotta denoti i due requisiti oggettivo e soggettivo e sia quindi diretta in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale, nonché nel caso in cui l'atto fosse diretto a colpire una zona erogena ma, per reazione della vittima o per altri fattori diversi dalla volontà dell'agente, si sia manifestato in modo eccessivamente fugace o abbia colpito una parte diversa del corpo. Da ultimo, l' elemento soggettivo richiesto è il dolo , consistente nella coscienza e volontà di realizzare un atto sessuale e quindi di ledere la sfera di libertà sessuale della vittima non consenziente.

Caso legale seguito

Violenza su minore

28.12.2013, Locri

Il caso riguardava un soggetto accusato del reato previsto di cui agli artt. 609-bis, 609 octies comma 3 c.p.. Quindi, violenza sessuale di gruppo si soggetto minorenne. A seguito della nomina, nell'ambito delle indagini preliminari, dopo opportuna consulenza sulle possibili conseguenze e sulle scelte difensive da intraprendere, si è proceduto alla nomina di un consulente di parte per procedere alla comparazione del DNA dell'indagato con il DNA del liquido biologico presente sugli indumenti indossati dalla "vittima" al momento dei fatti. Fortunatamente si è giunti ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al mio assistito già nella fase delle indagini.

Sentenza giudiziaria

Prove fuori dal dibattimento: quando possono essere utilizzate?

Sentenza n. 983/2025 - Cassazione

Il principio del contraddittorio e il divieto di condanna basata solo su dichiarazioni investigative La regola generale è chiara: nessuno può essere condannato esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, se il testimone non è stato interrogato nel dibattimento. Questo principio, sancito dall’articolo 111 della Costituzione, garantisce il diritto dell’imputato a difendersi da ogni accusa e a contestare le prove portate contro di lui. Quando si possono utilizzare queste dichiarazioni? La Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni investigative possono comunque avere valore probatorio se: ✅ Sono rispettate solide garanzie procedurali; ✅ Esistono elementi di riscontro che ne confermano l’attendibilità; ✅ Il testimone non può essere sentito in aula per cause imprevedibili e non imputabili alla volontà dell’accusa. Se queste condizioni sono soddisfatte, il giudice può considerare tali dichiarazioni come elementi di prova. Il caso analizzato dalla Cassazione Nella sentenza in esame, un imputato era stato condannato sulla base di dichiarazioni rese in fase investigativa da un testimone che, però, non era stato interrogato in aula. La difesa aveva contestato questa circostanza, sostenendo che fosse stato violato il principio del contraddittorio. La Cassazione ha confermato che tali dichiarazioni non possono costituire l’unica base della condanna. Tuttavia, ha ritenuto legittima la loro utilizzazione perché supportata da altri elementi di prova e perché il testimone non era stato escusso in aula per motivi indipendenti dalla volontà delle parti. Cosa cambia per il diritto di difesa? Questa pronuncia rafforza il principio per cui il processo deve garantire un giusto equilibrio tra il diritto dell’imputato a difendersi e l’esigenza di accertare la verità. Le dichiarazioni investigative non sono del tutto inutilizzabili, ma devono essere valutate con estrema cautela e sempre in presenza di riscontri affidabili. Conclusioni La sentenza n. 983/2025 della Cassazione ribadisce un concetto chiave: il giusto processo non può basarsi solo su dichiarazioni investigative, a meno che non vi siano precise garanzie e riscontri concreti. Questo rappresenta una tutela fondamentale per ogni imputato e rafforza la correttezza del sistema giudiziario.

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