Sentenza giudiziaria:
L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, come il Comune, si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la stessa.
L'esonero da responsabilità per cose in custodia richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con riguardo alla natura ed alla posizione dell'area teatro del sinistro.
Nel caso di specie, in relazione alla caduta di un ciclista che stava percorrendo una via comunale, che incappava con una ruota nella feritoia di una caditoia posta al di sotto del manto stradale, rovinando a terra e riportando lesioni personali, la Corte di Cassazione confermando un orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto la sussistenza dell'onere di custodia in capo al Comune , in considerazione del fatto che la caduta si è verificata in strada insistente nel centro storico del Comune e di continua frequentazione degli utenti.