Pubblicazione legale:
In caso di positivo espletamento della messa alla prova, a seguito della contestazione del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c e comma 2 bis codice della strada, il veicolo sequestrato dovrà essere restituito e non più confiscato. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36399/2021, con la quale è stato richiamato il principio già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 07.04.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 ter , comma 6, codice della strada, nella parte in cui prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per positivo superamento della messa alla prova, il Prefetto debba confiscare il veicolo, anzichè disporne la restituzione all'avente diritto.
In sostanza, la pronuncia di estinzione del reato a seguito di superamento della messa alla prova, deve ritenersi assimilabile a quella di estinzione del reato per positivo svolgimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, di cui all'art. 186 co 9 codice della strada, che comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo sequestrato