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Mancata inclusione della polizza assicurativa nel TEG

Usura e applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c.c.




Sentenza giudiziaria: Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p.c., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito stesso. In altri termini, per la determinazione del tasso di interessi si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del finanziamento, al quale si devono necessariamente uniformare, e con il quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Ebbene, l'inclusione dei costi assicurativi all'interno del computo del T.E.G. contrattuale comporta, nella maggior parte dei casi, che lo stesso sia superiore al tasso soglia previsto per il periodo di riferimento. Da ciò discende la gratuità del mutuo.



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Alberto Favata

Avvocato civilista, esperto in diritto finanziario e societario