Esperienza di lavoro:
Già il nono comma dell’art. 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (c.d. “Legge sul divorzio”), poi abrogato dall’art. 27, primo comma, lett. c), D. Lgs. n. 149/2022 ed avente effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 con applicazione per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, stabiliva che “i coniugi d[oveva]no presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazionepersonale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone[va] indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso anche della polizia tributaria”.
Su tale scia, la riforma Cartabia ha, invero, inserito il Titolo IV bis, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” all’interno del Libro II del Codice di procedura civile.
Segnatamente, sulla scorta dell’art. 473-bis.48 c.p.c., avente ad oggetto il tema delle produzioni documentali, proprio introdotto dalla riforma Cartabia con la nuova Sezione 2 del sopra menzionato Titolo riguardante i “[p]rocedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché modifica delle relative condizioni”, è stato previsto come, nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta debba sempre allegarsi la documentazione di cui all’art. 473 bis 12, terzo comma, uniformando la regolamentazione che, in precedenza, disponeva diversità nell’allegazione documentale agli atti introduttivi rispetto ai succitati diversi procedimenti.
In particolar modo, qualora debbano essere formulate domande di contributo economico oppure in presenza di figli minori di età, sarà indispensabile allegare:
le dichiarazioni reddituali dell’ultimo triennio;
la documentazione comprovante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati ovvero di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari concernenti gli ultimi tre anni.
Si tratta di un’importante passo in avanti, volto a velocizzare il decorso della prima udienza, permettendo, così, al giudice di avere già il panorama ben dettagliato della situazione reddituale, economica e patrimoniale delle parti, senza dover disporre un’inutile udienza di rinvio, esclusivamente finalizzata all’acquisizione ovvero alla produzione della documentazione di cui supra.