In caso di separazione (o di interruzione della convivenza more uxorio) chi paga l’IMU e la tasi della casa coniugale? Il coniuge non assegnatario deve pagare l’IMU della nuova abitazione?

Scritto da: Alberto Giupponi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La questione centrale per determinare chi sia tenuto al pagamento dell'IMU della casa coniugale è l'effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione del Tribunale. La normativa e la giurisprudenza sono concordi nell'attribuire la soggettività passiva dell'imposta esclusivamente al coniuge assegnatario dell'immobile.

L'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012 ha stabilito che l'assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (cfr. Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, sentenza n. 878/2022; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno, sentenza n. 25/2023; Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, sentenza n. 174/2024).

Questo diritto reale di godimento, costituito in capo al coniuge assegnatario, lo rende l’unico soggetto passivo ai fini IMU per quell'immobile anche se l’altro coniuge è unico proprietario o comproprietario della casa coniugale.

Di conseguenza, il coniuge non assegnatario, pur rimanendo proprietario o comproprietario dell’immobile, ne perde il possesso ai fini fiscali e, pertanto, non è più tenuto al versamento dell'imposta (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, sentenza n. 4229/2024).

La giurisprudenza ha chiarito che questo meccanismo comporta una “traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio” (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, sentenza n. 878/2022, Cass. Civile, sent. n. 11416 del 30.04.2019).

La Legge n. 160/2019 ha aggiornato la terminologia, facendo riferimento alla “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli” anziché alla “casa coniugale assegnata al coniuge”. Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 1/DF/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questa modifica non ha alterato la sostanza della disciplina, ma ha ampliato il suo ambito di applicazione anche ai casi di coppie non coniugate con figli. Il principio fondamentale rimane invariato: il soggetto passivo IMU è il genitore assegnatario della casa familiare.

 

Una volta stabilito che il coniuge assegnatario della casa coniugale è il soggetto passivo dell’imposta, occorre verificare se sia tenuto o meno al pagamento dell’IMU.

L'abitazione principale è esente dal pagamento dell'IMU ai sensi dei commi 740 e 741 della Legge n. 160 del 2019. L’unica eccezione a questa regola riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9), per i quali l'IMU è comunque dovuta, seppur con l'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per l'abitazione principale.

 

Per quanto riguarda il coniuge non assegnatario, che sia proprietario di un ulteriore immobile, o che intenda acquistarlo, non dovrà pagare l'IMU sulla nuova casa a condizione che vi stabilisca la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, così beneficiando così dell'esenzione per abitazione principale (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Benevento, sentenza n. 231/2023, Cass. Civile, sent. n. 17221 del 21.06.2024, Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sentenza n. 2429/2023, Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 13048/2023, Cass. Civ., sent. n. 19684 del 17-07-2024).

Per il perseguimento di detto risultato particolarmente significativa è stato il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha ridefinito la nozione di abitazione principale che ora si riferisce all’immobile (iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare) nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Questo significa che il diritto all’esenzione è ora legato esclusivamente alla situazione del singolo possessore e non più al nucleo familiare, come stabilito dalla precedente formulazione della norma prima dell’intervento della Corte Costituzionale.

Avv. Alberto Giupponi

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Avvocato Alberto Giupponi a San Pellegrino Terme
Alberto Giupponi

Avvocato Civilista - Avvocato Penalista - Matrimonialista e divorzista