Pubblicazione legale:
La questione centrale per determinare chi sia
tenuto al pagamento dell'IMU della casa coniugale è l'effetto del provvedimento
giudiziale di assegnazione del Tribunale. La normativa e la giurisprudenza sono
concordi nell'attribuire la soggettività passiva dell'imposta esclusivamente al
coniuge assegnatario dell'immobile.
L'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n.
16/2012 ha stabilito che l'assegnazione della casa coniugale a seguito di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (cfr.
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado
di Lecce, sentenza n. 878/2022; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
Livorno, sentenza n. 25/2023; Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del
Lazio, sentenza n. 174/2024).
Questo diritto reale di godimento, costituito in
capo al coniuge assegnatario, lo rende l’unico soggetto passivo ai fini IMU per
quell'immobile anche se l’altro coniuge è unico proprietario o comproprietario
della casa coniugale.
Di conseguenza, il coniuge non assegnatario, pur
rimanendo proprietario o comproprietario dell’immobile, ne perde il possesso ai
fini fiscali e, pertanto, non è più tenuto al versamento dell'imposta (cfr. Corte
di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, sentenza n. 4229/2024).
La giurisprudenza ha chiarito che questo
meccanismo comporta una “traslazione della soggettività
passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio” (cfr. Corte
di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, sentenza n. 878/2022, Cass. Civile,
sent. n. 11416 del 30.04.2019).
La Legge n. 160/2019 ha aggiornato la
terminologia, facendo riferimento alla “casa
familiare assegnata al genitore affidatario dei figli” anziché
alla “casa coniugale assegnata al coniuge”.
Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 1/DF/2020 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, questa modifica non ha alterato la sostanza
della disciplina, ma ha ampliato il suo ambito di applicazione anche ai casi
di coppie non coniugate con figli. Il principio fondamentale rimane
invariato: il soggetto passivo IMU è il genitore assegnatario della casa
familiare.
Una volta stabilito che il coniuge assegnatario
della casa coniugale è il soggetto passivo dell’imposta, occorre verificare se
sia tenuto o meno al pagamento dell’IMU.
L'abitazione principale è esente dal pagamento
dell'IMU ai sensi dei commi 740 e 741 della Legge n. 160 del 2019. L’unica
eccezione a questa regola riguarda gli immobili classificati nelle categorie
catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9), per i quali l'IMU è comunque dovuta,
seppur con l'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per
l'abitazione principale.
Per quanto riguarda il coniuge non assegnatario,
che sia proprietario di un ulteriore immobile, o che intenda acquistarlo, non
dovrà pagare l'IMU sulla nuova casa a condizione che vi stabilisca la propria
residenza anagrafica e la propria dimora abituale, così beneficiando così
dell'esenzione per abitazione principale (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Benevento, sentenza n. 231/2023, Cass. Civile, sent. n. 17221 del
21.06.2024, Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sentenza
n. 2429/2023, Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n.
13048/2023, Cass. Civ., sent. n. 19684 del 17-07-2024).
Per il perseguimento di detto risultato particolarmente
significativa è stato il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n.
209 del 2022, che ha ridefinito la nozione di abitazione principale che ora si riferisce
all’immobile (iscritto nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare) nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
Questo significa che il diritto all’esenzione è
ora legato esclusivamente alla situazione del singolo possessore e non più al nucleo
familiare, come stabilito dalla precedente formulazione della norma prima dell’intervento
della Corte Costituzionale.
Avv. Alberto Giupponi
Via Lungo Brembo, 2
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