Quando un figlio nasce fuori del matrimonio, vale a dire da persone tra loro non coniugate, l’attribuzione della genitorialità presuppone necessariamente l’atto del riconoscimento. In altri termini, la madre e il padre che non sono uniti in matrimonio al momento della nascita o del concepimento del figlio, saranno considerati genitori di quest’ultimo solo se lo riconoscono.
Il riconoscimento del figlio può essere validamente eseguito all’interno dell’atto di nascita, oppure tramite un’apposita dichiarazione posteriore alla nascita, resa davanti all’ufficiale dello stato civile; oppure in un atto pubblico o in un testamento, qualunque ne sia la forma.
Se un genitore riconosce il figlio alla nascita e l’altro no, quest’ultimo potrà riconoscerlo in un momento successivo solo con il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto, se il figlio è di età inferiore ai quattordici anni; ovvero, con il consenso del figlio stesso se quest’ultimo è già ultra quattordicenne.
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