Il paziente è l’unico e vero “protagonista” della cura e del trattamento sanitario: egli ha il diritto inviolabile di scegliere se e come curarsi, nel rispetto della sua identità e dignità personale. Il paziente esprime il consenso alla cura e al trattamento, anche chirurgico, in base alle informazioni che riceve dal medico, in ordine alla natura e ai possibili sviluppi e rischi del percorso terapeutico proposto.
La stessa Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (art. 32, secondo comma); l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come “uno stato di completo benessere psico-fisico, mentale e sociale, e non semplicemente come uno stato di assenza di malattia e infermità” (Cost. OMS, New York, 22.7.1947). Ne deriva che la cura non deve necessariamente coincidere con la terapia proposta dai medici: spetta sempre al paziente decidere in ultima istanza. Il suo diritto all’autodeterminazione consapevole contempla, con pari dignità, anche il dissenso alla cura o la scelta di interromperla; “e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale” (Cass. Civ. 27.11.2012, n. 20984).
E’ in questo contesto che si inserisce la disciplina del “consenso informato”, definito dalla Corte Costituzionale come “l’espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico”.
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