Pubblicazione legale:
Sinistri stradali Prescrizioni art. 2947 c.c.
La prescrizione è l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge.
L’art. 2947 c.c. dispone:
una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.);
una
prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.);
una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992), nel caso di scontro tra veicoli (come nella fattispecie in esame) può accadere che dallo stesso fatto derivino due distinti eventi:
un illecito penale (ad esempio, le lesioni personali ad un passeggero);
un illecito civile (come il danneggiamento del mezzo del proprietario).
Il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3, relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo. Il suddetto principio opera solo allorché il fatto di danno riguardi soggetti diversi; per contro, se i danni – alla persona e alle cose – sono subiti dallo stesso individuo «si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione.
La prescrizione più lunga (art. 2947 c. 3 c.c.)(Cass. 2888/2003)
è necessario che il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta.
Riassumendo 2 anni per danni materiali e 5 anni per lesioni questa è la regola generale.
Per ogni dubbio è possibile chiedere consulenza legale.