DEBITI PER
TASSE: PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO
Il cittadino
contribuente che ha debiti per tasse, Irpef, Iva, Irap, verso l’Agenzia Entrate, o di contributi verso l’Inps o l’Inail per
mancato pagamento, può attendersi che se
non paga prontamente, l’Agenzia Entrate Riscossione cioè l’ex Equitalia,
prepari qualche spiacevole sorpresa.
Se l’ ammontare del
debito supera euro 20.000, Agenzia
Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca, notiziando il cittadino
con apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso.
Qui parleremo del pignoramento
dello stipendio, ovvero del modo con il quale la Agenzia Riscossione
può farsi pagare dal contribuente anche contro la sua volontà.
Bisogna DISTINGUERE se
il creditore, cioè colui che deve avere i soldi, sia un CREDITORE PRIVATO, come
la BANCA, oppure il creditore sia l’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per tasse e
contributi.
1) Se il creditore è un privato, ad es. la Banca alla quale non abbiamo
pagato la rata del mutuo, ha diritto ad avere il 20 per cento della busta paga,
ovvero un quinto, come prevede la legge;
2) Se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione, che riscuote per conto
degli Enti Pubblici le tasse e i
contributi non pagati, si comporta in questo modo:
se la busta paga non è superiore ad euro 2.500 , l’Agente della
Riscossione può prendere il 10 per cento; se la busta paga è di importo
compreso tra euro 2.501 e 5.000, l’Agente della Riscossione può prendere un settimo
, se la busta paga è superiore ad euro
5.000, il 20 per cento.
Per tutti i creditori vale il principio,
scritto nell’ art 545 C.P.C., che può essere pignorato lo stipendio, solo nella
somma che eccede l’assegno sociale aumentato della metà.
Attualmente, anno 2023, l’ASSEGNO SOCIALE è pari ad euro 503,23.
Pertanto resta impignorabile la somma di euro 754,73 euro, ovvero
l’assegno sociale aumentato della metà.
Questo importo dello stipendio non può essere toccato da nessun
pignoramento; la legge lo ritiene il minimo vitale per l’esistenza e non
può essere toccato.
Contro il pignoramento può essere proposto ricorso in opposizione entro
20 giorni dalla notifica, in Tribunale.
Quanto sopra scritto si applica solo al
pignoramento dello stipendio;
DIVERSE NORME, si applicano al pignoramento della pensione e delle somme
giacenti sul conto corrente al momento del pignoramento.
Conviene sempre consultarsi con il proprio Legale di fiducia,
appena sia pervenuto l’atto di pignoramento
STUDIO LEGALE AVVOCATO
ALESSANDRA BOTTURA, Verona
Lo studio da anni tutela il cittadino e il contribuente presso i Giudici Tributari e presso le Agenzie Fiscali, Agenzia Riscossione ed Agenzia Entrate e gli Enti Previdenziali, quali l' Inps. In precedenza ho lavorato parecchi anni nell'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate di Verona, con conoscenza ed esperienza di ogni tipo di contenzioso fiscale e per tutte le imposte di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Ho notevole esperienza nel campo dei contratti internazionali redatti per ditte che operano all'estero, soprattutto in Germania ed Oriente Ho difeso aziende italiane in procedure di Arbitrato Internazionale contro aziende straniere
Ho lavorato per parecchi anni all'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate di Verona, con conoscenza di ogni tipologia di lite fiscale e di contenzioso per qualsiasi tipo di imposta. Attualmente, oltre che presso le Corti di Giustizia Tributaria, difendo il contribuente contro gli atti del pignoramento speciale effettuato dagli Enti Pubblici per imposte o contributi previdenziali non pagati
Ho redatto numerosi contratti per società multinazionale che opera nel settore del dispositivo medico per l'impianto, con paesi europei e asiatici e ho esperienza nella redazione di contratti di common law oltre che dell'applicazione delle direttive europee in materia contrattuale
Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Pignoramento, Arbitrato.
Alessandra Bottura
Corso Porta Nuova 7
Verona (VR)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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