Caso legale:
Ho assistito una cliente, proprietaria di immobile locato ad uso commerciale, nel procedimento intentato dal locatario per il riconoscimento dell'indennità di avviamento commerciale ex ART. 34 LEGGE 392/1978. Nel giudizio ho contestato la debenza di tale indennità, in quanto parte locatrice aveva contestato la validità della disdetta dal contratto di locazione inviata dalla proprietà e quest'ultima aveva successivamente revocato la disdetta stessa. La giurisprudenza ha infatti affermato che - se da un lato il diritto all’indennità di avviamento sussiste ogni qual volta la cessazione del rapporto sia riferibile all’iniziativa del locatore - tale diritto viene meno quando il conduttore partecipi ad una convenzione risolutoria dell’intervenuta disdetta, che si può configurare anche nel caso cui il conduttore abbia in realtà un sostanziale ed assoluto disinteresse a permanere nell’immobile. Di tale disinteresse è stato fornita prova documentale, in quanto parte locatrice aveva avviato concrete trattative per la cessione del ramo d'azienda e dell'annesso contratto di locazione. Inoltre, la pretesa creditoria avversaria era parzialmente falcidiata per compensazione dalla debenza dell'indennità di occupazione dell'immobile per oltre dieci mesi, oltre che dagli ingenti danni constatati nell'immobile al momento del rilascio.