Caso legale:
Ho assistito una cliente che ha subito un incidente stradale conseguente ad allagamento di un sottopassaggio, che ha causato un ingente danno alla vettura della cliente.
La causa è stata instaurata nei confronti del Comune responsabile territorialmente per responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., a motivo dell'incapienza idrico-fognaria conseguenza di mancata manutenzione della rete. Tale responsabilità non viene meno nel caso di affidamento a società terze delle attività di manutenzione in quanto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito.
Il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito