Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma

Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

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Minori e protezione dati personali

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:


Principio cardine della tutela dei minorenni nel mondo dell’informazione è realizzata attraverso diversi livelli di protezione.

La nostra Costituzione all'art. 31 riconosce la tutela ai minorenni nella parte in cui si afferma che la Repubblica italiana “ protegge… l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, inoltre, tale salvaguardia è già espressa in senso più ampio anche nell’art. 2 in cui vengono riconosciuti e garantiti “i diritti inviolabili dell’uomo…”.

Tali principi hanno trovato una loro attuazione anche nella legislazione ordinaria nel settore civile, penale e amministrativo.

Nel caso dei minori, destano preoccupazione gli sviluppi legati a un uso indiscriminato e poco avveduto di apparecchi legati all’Internet come nel caso di giocattoli interattivi, specificamente destinati ai bambini, ma anche di smartwatch, sempre più spesso utilizzati da soggetti giovanissimi.

E’ fondamentale, pertanto, affrontare la specifica questione delle interazioni dei minori sui social media e dell’impatto in termini di riservatezza e protezione dei dati personali di queste attività.

E’ necessario procedere con l’individuazione dei rischi concreti poiché numerose possono essere le conseguenze legate all’utilizzo di social media da parte di minori.

Tra queste basti menzionare il problema dei furti di identità, che raramente vengono scoperti prima del diciottesimo anno, quando i danni reputazionali possono già aver assunto proporzioni gigantesche.

Muovendo da un’analisi degli strumenti di diritto a disposizione per la tutela dei navigatori più giovani, il riferimento immediato è rappresentato dalla disciplina, di derivazione europea, riguardante la tutela della privacy.

L’attenzione verso il trattamento dei dati dei minori rappresenta, una delle novità più importanti contenute nella nuova disciplina europea, convenzionalmente definita come GDPR.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) contiene norme specifiche intese a rafforzare la protezione dei dati personali dei minori.

La normativa limita l’età per la quale gli individui possono legalmente dare il consenso, introduce regole precise per rendere chiare e comprensibili le richieste di consenso destinate ai minori nonché regola come i servizi online possono ottenere il consenso dei minori.

Il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”.

Al di sotto dei 14 anni, il consenso viene autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

L’art. 38 del GDPR ha espressamente previsto che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore.

Il legislatore europeo ha previsto che i minori abbiano maggiori tutele perché sono particolarmente vulnerabili nell’ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale.

Diversi studi hanno rilevato che le prassi di marketing attraverso i social media, i giochi online e le applicazioni mobile hanno un impatto evidente sul loro comportamento.

La profilazione, ad esempio, può servire per individuare i giocatori più propensi a spendere o per fornire annunci personalizzati a cui non corrisponde una maturità da parte del minore nel riconoscere la ragione commerciale di una pratica di marketing.

Ne consegue la necessità di tutelare legalmente il minore.

Come ha spesso chiarito la Suprema Corte di Cassazione, la salute del minore merita di essere protetta.

Anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19069/2006 ha affermato la necessità della tutela del minore nel cyberspazio a non subire interferenze arbitrarie o illegali.
I genitori, pertanto, sono tenuti ad educare i propri figli al corretto utilizzo di tali nuovi sistemi di comunicazione mediante una limitazione sia qualitativa sia quantitativa all'accesso e condivisione di contenuti. L’anomalo utilizzo di tali strumenti da parte dei minori può essere sintomo di una scarsa vigilanza ed educazione
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Avv. Alessandra Mirarchi - Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.




Alessandra Mirarchi

Esperienza


Diritto di famiglia

Da oltre 18 anni, seguo separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In fase di separazione e divorzio, ritengo il Cliente meriti di essere tutelato appieno soprattutto per il momento delicato che vive


Divorzio

Il Divorzio, quale scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, rappresenta per i coniugi un momento decisamente delicato ove s’incagliano fattori di natura diversa. Spesso, le parti tendono a realizzare la fine del rapporto proprio in detta fase, motivo per cui è fondamentale garantire una tutela specifica, attraverso l’azione legale più giusta che conseguentemente consenta al Cliente di ripristinare una serenità. Sara’, pertanto, valutato sulla base dei diversi presupposti, un divorzio breve, giudiziale o consensuale.


Unioni civili

Nell'ambito del mio lavoro, ho spesso affrontato questioni legate alle unioni civili. In applicazione della legge, ho prestato assistenza legale a coppie dello stesso sesso interessate a stipulare le unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico


Altre categorie:

Separazione, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Recupero crediti, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Pignoramento, Diritto tributario, Mediazione, Domiciliazioni, Ricorso al TAR, Eredità e successioni, Adozione, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Immigrazione e cittadinanza, Diritto condominiale, Cassazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Divorzio e nuove nozze

Pubblicato su IUSTLAB

Per potere sciogliere il vincolo matrimoniale, è necessario che i due ricorrenti siano sposati e che successivamente si siano separati consensualmente o giudizialmente. Quando trascorrono sei mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale, i due ex coniugi, potranno avviare domanda di divorzio al fine di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. I termini per risposarsi dopo il divorzio sono diversi per l’uomo e per la donna. Ciò avviene al fine di tutelare e garantire la sicurezza della paternità di un eventuale nascituro e basati sulla circostanza naturale che esclusivamente la donna, e non l’uomo, è atta a portare in grembo i figli. L’uomo, pertanto, potrà convolare a seconde nozze subito dopo che la sentenza di divorzio sia diventata definitiva, decorsi 30 giorni dalla notifica all’ex coniuge o sei mesi dalla sua pubblicazione. Discorso diverso, vale per la donna. Quest’ultima, infatti, pur se divorziata a tutti gli effetti, è invece tenuta ad aspettare un periodo di 300 giorni. L’ordinamento, infatti, tende a tutelare la posizione di eventuali nascituri, evitando il verificarsi di una situazione d’incertezza in merito alla paternità del figlio nato dopo lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il termine dei 300 giorni, s’interrompe automaticamente, facendo venir meno il divieto, non appena l’eventuale gravidanza, sia portata a termine.

Pubblicazione legale

Separazione e divorzio in assenza di consenso. Si può?

Pubblicato su IUSTLAB

Sovente accade che il Cliente chiede al proprio difensore se può procedere alla separazione o al divorzio senza il consenso del coniuge. A questa domanda, ovviamente segue subito la risposta affermativa. Divorziare o procedere alla separazione è possibile anche se uno dei coniugi non è d’accordo. Quando un amore finisce è difficile restare in buoni rapporti, anzi molto spesso uno dei coniugi rifiuta di collaborare e firmare consensualmente separazione e del divorzio che portano allo scioglimento definitivo del matrimonio. Ma procediamo per gradi. Prima di rivolgersi al giudice, è normale tentare con il coniuge una soluzione bonaria alla crisi di coppia e verificare con questi la possibilità di un accordo, che andrà comunque “ratificato” successivamente dal tribunale (separazione o divorzio). Firmare, non vuol dire però prestare solo un mero consenso ma accordarsi su tutta una serie di condizioni (quali il mantenimento, la casa coniugale) che verranno riportate nel ricorso congiunto. E’ bene sapere e ricordare che non si può divorziare se prima non ci si è separati. Dalla separazione deve poi decorrere un termine intermedio di sei mesi se la separazione è stata consensuale, o di un anno se la separazione è stata giudiziale (ossia tramite una causa). Eccezionalmente è possibile divorziare anche senza la separazione ma solo in caso di mancata consumazione del matrimonio o di condanna per reati particolarmente gravi. Nel momento in cui un coniuge propone all’altro una separazione o un divorzio consensuale, questi ovviamente non è tenuto ad accettare l’accordo. Potrà quindi rifiutarsi di procedere in tal senso, ma non potrà rifiutare la separazione o il divorzio. Come infatti appena detto, si tratta in entrambi i casi di un diritto di ciascun coniuge che spetta con o senza il consenso dell’altro. Dunque, si può rifiutare un divorzio consensuale ma non si può impedire il divorzio giudiziale. Così come si può anche scegliere di non costituirsi nella causa di divorzio, lasciando che il giudizio vada avanti da sé e quindi rinunciando a difendersi, ma con la consapevolezza che il proprio punto di vista non potrà essere valutato dal giudice. Stesso discorso, chiaramente, vale anche per la separazione: si può rifiutare una separazione consensuale ma non quella giudiziale che andrà avanti con o senza il coniuge dissenziente. Non c’è modo quindi di impedire il divorzio, così come la separazione se uno dei due coniugi li vuole.

Pubblicazione legale

Affidamento condiviso del minore

Pubblicato su IUSTLAB

A seguito della modifica dell'art. 155 del codice civile, dopo l'entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2006 n. 54, sono subentrati diversi mutamenti in relazione all'affidamento del minore in ipotesi di separazione dei genitori. Nello specifico è stato istituito il principio di bigenitorialità prevendendo che entrambi i genitori, all'esito della separazione, avranno diritto allo stesso rapporto con il figlio, evitando così l'affidamento esclusivo in favore di un solo coniuge. Detto affidamento, in origine, infatti limitava inevitabilmente l'esercizio della potestà genitoriale di un genitore. Attualmente, invece, con l'affidamento condiviso è subentrato il diritto dei figli a continuare a vivere in modo intervallato con ciascun genitore, così facendo la presenza presso ciascun genitore avviene in modo equilibrato consentendo al minore di poter accrescere naturalmente il rapporto con entrambi i genitori. Nella mia esperienza di avvocato divorzista, il Giudice - salvo che non sussistano gravi motivazioni - opterà sempre per l'affidamento condiviso della prole avente quale chiaro obiettivo di turbare il meno possibile l'equilibrio e la serenità del minore.

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