Nuova convivenza e mancata cessazione dell’assegno divorzile

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In via principale, giova rammentare che la legge in materia dispone che il diritto all’assegno venga meno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.

Tuttavia, il principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza, è basato sulla tesi secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una comunità familiare, anche se di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.

Come noto, la “famiglia di fatto”, per annoverarsi tra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., deve presentare un certa grado di stabilità, e deve essere caratterizzata dall’abituale convivenza e dalla comunanza di vita e di interessi che, identificandola alla stregua di una comunità spirituale ed economica, e non solo affettiva, valgono a differenziarla da altre forme di rapporti precari ed instabili.

Tuttavia, sul punto, non può trascurarsi la recente quanto importante sentenza emessa  nel 2021 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.  

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno. 

Bisogna, in effetti, ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa.

Viene meno la prima – perché «il nuovo legame, in presenza di prova dell’instaurarsi di tale stabile convivenza sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente»– ma non la seconda.       Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. 

Ne consegue che se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa però che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno, infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione, ma non ne determina la perdita automatica ed integrale.

In definitiva, la stabile convivenza di fatto fa venire meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno ma non a quella compensativa, purché il beneficiario fornisca une serie di prove, ad iniziare dal contributo offerto alla comunione familiare.

Pesa poi la dimostrazione di eventuali rinunce, concordate, di occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell'interesse della famiglia. Ha un valore anche l'apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, è stato cancellato qualunque automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole. 

Il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. 

Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale.

Alla luce di quanto sopra, ogni caso merita una valutazione personale.

Nell’ambito della mia attività legale, sono state molteplici le vicende già affrontate in materia. 



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Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma
Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione