Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma

Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

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Nuova convivenza e mancata cessazione dell’assegno divorzile

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

In via principale, giova rammentare che la legge in materia dispone che il diritto all’assegno venga meno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.

Tuttavia, il principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza, è basato sulla tesi secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una comunità familiare, anche se di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.

Come noto, la “famiglia di fatto”, per annoverarsi tra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., deve presentare un certa grado di stabilità, e deve essere caratterizzata dall’abituale convivenza e dalla comunanza di vita e di interessi che, identificandola alla stregua di una comunità spirituale ed economica, e non solo affettiva, valgono a differenziarla da altre forme di rapporti precari ed instabili.

Tuttavia, sul punto, non può trascurarsi la recente quanto importante sentenza emessa  nel 2021 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.  

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno. 

Bisogna, in effetti, ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa.

Viene meno la prima – perché «il nuovo legame, in presenza di prova dell’instaurarsi di tale stabile convivenza sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente»– ma non la seconda.       Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. 

Ne consegue che se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa però che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno, infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione, ma non ne determina la perdita automatica ed integrale.

In definitiva, la stabile convivenza di fatto fa venire meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno ma non a quella compensativa, purché il beneficiario fornisca une serie di prove, ad iniziare dal contributo offerto alla comunione familiare.

Pesa poi la dimostrazione di eventuali rinunce, concordate, di occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell'interesse della famiglia. Ha un valore anche l'apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, è stato cancellato qualunque automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole. 

Il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. 

Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale.

Alla luce di quanto sopra, ogni caso merita una valutazione personale.

Nell’ambito della mia attività legale, sono state molteplici le vicende già affrontate in materia. 


Avv. Alessandra Mirarchi - Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.




Alessandra Mirarchi

Esperienza


Diritto di famiglia

Da oltre 18 anni, seguo separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In fase di separazione e divorzio, ritengo il Cliente meriti di essere tutelato appieno soprattutto per il momento delicato che vive


Affidamento

Nella gestione legale dei coniugi, valuto sempre, altresì, il miglior interesse del minore al fine di salvaguardare il principio di superiore interesse del figlio. Nell'esercizio della professione, è fondamentale non avere schemi da seguire a scapito di uno dei due genitori vale a dire non solo una madre ma anche un padre può ottenere l'affidamento esclusivo e il collocamento del minore presso di sè. Laddove, infatti, vi siano motivi ostativi e/o pregiudizievoli per l'affidamento del minore alla madre, certamente, anche quella che in genere è la prassi, può essere oggetto di attenta valutazione e riportata al Giudice.


Unioni civili

Nell'ambito del mio lavoro, ho spesso affrontato questioni legate alle unioni civili. In applicazione della legge, ho prestato assistenza legale a coppie dello stesso sesso interessate a stipulare le unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico


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Referenze

Pubblicazione legale

Decadenza potestà genitoriale

Pubblicato su IUSTLAB

In linea di principio, entrambe le figure genitoriali sono da ritenersi fondamentali per il minore. Vi sono tuttavia, purtroppo non di rado, ipotesi in cui la condotta di uno dei genitori si pone in palese contrasto con i doveri relativi alla potestà o integra abuso dei relativi poteri comportando conseguentemente un grave pregiudizio per il figlio. Nello specifico, i presupposti, che legittimano una declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, si rinvengono, nello specifico, in comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso; incapacità di capire i bisogni del figlio e coartazione psicologica, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali; rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute (vaccinazioni, trasfusioni); affidamento del figlio, poco dopo la nascita, a persone sconosciute per farlo adottare, con conseguente elisione di ogni rapporto con queste ultime. Qualora il provvedimento di decadenza, riguardi uno solo dei genitori, l'esercizio della potestà spetterà in modo esclusivo, all'altro genitore. Se invece la decadenza riguarda entrambi i genitori o il genitore esercente in via esclusiva la potestà, si aprirà la tutela ex art. 343 codice civile. La pronuncia di decadenza comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della potestà ma di contro, il genitore continua ad essere gravato di tutti i compiti - primo fra tutti quello di mantenimento -, il cui assolvimento non è in alcun modo incompatibile con gli effetti della pronuncia. In tal senso, la giurisprudenza ha più volte affermato la responsabilità penale per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, a carico di quel genitore pur dichiarato decaduto dalla potestà. Non solo. Si evidenzia, infatti, che il genitore rimasto affidatario, in ipotesi di mancato contributo dell’ex coniuge al mantenimento della prole, potrebbe, altresì, chiedere anche il risarcimento dei danni al padre della minore per la sua assenza, quale elemento che incide negativamente sullo sviluppo psico-fisico della figlia e che ha comportato per Lei un aggravio di spese, se ha dovuto provvedere da sola al mantenimento della minore.

Pubblicazione legale

Affidamento condiviso del minore

Pubblicato su IUSTLAB

A seguito della modifica dell'art. 155 del codice civile, dopo l'entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2006 n. 54, sono subentrati diversi mutamenti in relazione all'affidamento del minore in ipotesi di separazione dei genitori. Nello specifico è stato istituito il principio di bigenitorialità prevendendo che entrambi i genitori, all'esito della separazione, avranno diritto allo stesso rapporto con il figlio, evitando così l'affidamento esclusivo in favore di un solo coniuge. Detto affidamento, in origine, infatti limitava inevitabilmente l'esercizio della potestà genitoriale di un genitore. Attualmente, invece, con l'affidamento condiviso è subentrato il diritto dei figli a continuare a vivere in modo intervallato con ciascun genitore, così facendo la presenza presso ciascun genitore avviene in modo equilibrato consentendo al minore di poter accrescere naturalmente il rapporto con entrambi i genitori. Nella mia esperienza di avvocato divorzista, il Giudice - salvo che non sussistano gravi motivazioni - opterà sempre per l'affidamento condiviso della prole avente quale chiaro obiettivo di turbare il meno possibile l'equilibrio e la serenità del minore.

Pubblicazione legale

Allontanamento del minore dalla famiglia d’origine

Pubblicato su IUSTLAB

In materia minorile, assurge un aspetto fondamentale l’attenzione posta sul minore in presenza di quegli eventi che possano comprometterne la serenità. Detti elementi, meritano di essere approfonditi analiticamente poiche’ solo in presenza di gravi motivi è possibile allontanare la prole dalla famiglia di origine. Nello specifico, a cospetto di una segnalazione ai servizi sociali, inizia un vero e proprio iter caratterizzato da una serie di indagini espletate dirette in primis a fornire un supporto iniziale alla famiglia evitando che il minore vada in affido familiare. E’ fondamentale chiarire che non costituisce condizione di allontanamento del minore dalla famiglia di origine, la mera condizione di povertà del nucleo familiare. Merita, piuttosto, di essere accertato se sussista un degrado tale che possa sfociare in una situazione di trascuratezza fisica o malnutrizione, maltrattamenti o violenza fisica o morale, pericolo a causa di genitori drogati, alcolisti o che si prostituiscono o ancora incapacità del genitore di rispondere ai bisogni del piccolo. Gli assistenti sociali investiti della vicenda, devono controllare la situazione, darne comunicazione al Tribunale periodicamente e devono offrire consulenza e sostegno alla famiglia affidataria, la quale dovrà mantenere, educare ed istruire il minore in attesa che la famiglia di origine superi la situazione di difficoltà. Durante il periodo di affido del minore ai sevizi sociali, lo stesso mantiene i contatti con la propria famiglia di origine e può continuare ad essere collocato presso la propria famiglia. Laddove, invece, non sussistano le condizioni per il collocamento presso i genitori, allora il Giudice, a tutela dell'interesse del minore, dispone che il bambino venga affidato a un’altra famiglia, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, a un istituto di assistenza pubblica o privata oppure a un curatore speciale del minore che tuteli al meglio i suoi interessi

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