Pubblicazione legale:
Il pignoramento rappresenta l’inizio vero e proprio dell’esecuzione forzata diretta al recupero forzoso di un credito rimasto impagato.
Con detta procedura, il creditore vincola beni del debitore per esercitare un diritto di rimborso di un credito insoluto con il fine specifico di ottenere un risultato equivalente a quello che si perverrebbe in caso di adempimento spontaneo del debitore, a mezzo della sottrazione coattiva di beni in suo possesso al fine di trasformarli in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori.
Esistono tre forme di pignoramento:
Immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
Mobiliare, se ha per oggetto beni di valore come arredamento, quadri, tappeti, auto, ecc ;
Presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi.
Sulla base delle mia esperienza maturata negli anni, consiglio sempre al Cliente la tipologia di pignoramento da instaurare e avvio detta procedura, da ritenersi estremamente delicata, con tempismo proprio al fine di evitare che il credito possa restare insoddisfatto.
Laddove, invece, soggetto interessato alla difesa è colui che subisce il pignoramento, mi occupo del debitore che merita tutela per i c.d. vizi o scadenza dei termini processuali di cui è affetto il pignoramento ricevuto.