Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma

Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

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Separazione coppie di fatto. Doveri e diritti

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nonostante le novità introdotte dalla Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, che ha notevolmente ampliato i diritti dei conviventi di fatto anche in caso di cessazione del rapporto, va tuttavia non trascurato che le coppie non sposate che decidono di separarsi non godono degli stessi benefici che sono in genere concessi a due coniug.

In ipotesi di sopravvenuta separazione, infatti, il Tribunale può obbligare il coniuge che si trova in una condizione economica vantaggiosa, a versare un assegno di mantenimento periodico all’ex partner qualora questi non abbia redditi adeguati a consentirgli una vita normale, 

Contrariamente, nelle convivenze di fatto non esistono obblighi reciproci al mantenimento: solo nel caso in cui uno dei due partner dovesse trovarsi in uno condizione di bisogno, il giudice potrà disporre il versamento di un assegno alimentare a suo favore. Detto assegno, non è illimitato nel tempo e deve essere corrisposto solo per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Diversa è la circostanza in cui la coppia di conviventi che decida di separarsi abbia dei figli. 

In tal caso, infatti, i diritti dei figli sono i medesimi a prescindere se nati all'interno del matrimonio, poichè si tratta pur sempre di figli naturali.

Conseguentemente, i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al loro reddito e alle loro capacità economiche e il Tribunale decide a quale genitore affidare il minore, stabilendo, altresì, l'ammontare dell'assegno di mantenimento della prole, salvo presentazione del ricorso congiunto delle parti.

In ipotesi di mancato accordo tra le parti, il Tribunale investito del procedimento, nella sua decisione terrà certamente conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita di cui godevano prima della separazione dei genitori e delle risorse economiche rispettive di quest'ultimi.

Oltre all'assegno di mantenimento ordinariom ciascun coniuge dovrà contribuire nella misura del 50% al versamento delle spese straordinarie necessarie per la prole.

Analogo discorso, nasce, per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare, ovvero dell’immobile all’interno del quale la famiglia aveva la sua residenza principale. 

Detto immobile, infatti, verrà affidato in base al preminente interesse del figlio, a prescindere dal valore dell'abitazione e della cicorcastanza che questa possa appartenere all'uno o all'altro coniuge.



Avv. Alessandra Mirarchi - Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.




Alessandra Mirarchi

Esperienza


Tutela dei minori

Mi occupo di individuare gli strumenti legali migliori per la tutela del minore, al fine di garantire l’esecuzione dei provvedimenti dei Tribunali e autorità competenti in caso di separazione e di divorzio dei genitori nonché la predisposizione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e finalizzati alla protezione del minore in caso di uso distorto della responsabilità genitoriale. • l’esecuzione della procedura dinanzi al giudice tutelare, nel caso in cui il minore rimanga privo dei genitori o nel caso in cui questi siano incapaci di esercitare la responsabilità su di esso; • l’ottenimento di provvedimenti


Diritto di famiglia

Da oltre 18 anni, seguo separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In fase di separazione e divorzio, ritengo il Cliente meriti di essere tutelato appieno soprattutto per il momento delicato che vive


Unioni civili

Nell'ambito del mio lavoro, ho spesso affrontato questioni legate alle unioni civili. In applicazione della legge, ho prestato assistenza legale a coppie dello stesso sesso interessate a stipulare le unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico


Altre categorie:

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Referenze

Pubblicazione legale

Affidamento condiviso del minore

Pubblicato su IUSTLAB

A seguito della modifica dell'art. 155 del codice civile, dopo l'entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2006 n. 54, sono subentrati diversi mutamenti in relazione all'affidamento del minore in ipotesi di separazione dei genitori. Nello specifico è stato istituito il principio di bigenitorialità prevendendo che entrambi i genitori, all'esito della separazione, avranno diritto allo stesso rapporto con il figlio, evitando così l'affidamento esclusivo in favore di un solo coniuge. Detto affidamento, in origine, infatti limitava inevitabilmente l'esercizio della potestà genitoriale di un genitore. Attualmente, invece, con l'affidamento condiviso è subentrato il diritto dei figli a continuare a vivere in modo intervallato con ciascun genitore, così facendo la presenza presso ciascun genitore avviene in modo equilibrato consentendo al minore di poter accrescere naturalmente il rapporto con entrambi i genitori. Nella mia esperienza di avvocato divorzista, il Giudice - salvo che non sussistano gravi motivazioni - opterà sempre per l'affidamento condiviso della prole avente quale chiaro obiettivo di turbare il meno possibile l'equilibrio e la serenità del minore.

Pubblicazione legale

Separazione - L’ex coniuge può trasferirsi con il minore?

Pubblicato su IUSTLAB

In ipotesi di separazione o successivamente al giudizio che ha definito le relative condizioni, possono verificarsi determinati mutamenti nella sfera personale di uno dei due coniugi, tali da incidere anche sulla vita del figlio minore. Orbene, ricorrente è la richiesta rivolta dal Cliente e diretta a comprendere legalmente come comportarsi, come si può o meno agire nel rispetto della legge. C’è da chiarire in merito che, nel momento in cui il giudice decide di collocare il figlio minore presso uno dei due genitori, ad esempio la madre, disponendo al contempo il diritto del padre di vedere il minore durante la settimana, possono certamente sorgere dubbi in ipotesi di necessità’ di sopravvenuto trasferimento. Nell’ipotesi in cui, la madre riceva una proposta di lavoro la cui conseguenza comporterebbe il trasferimento anche del minore in altra città’, se i due genitori si accordano in tal senso, nulla questio, la madre potrà trasferirsi liberamente, a condizione che ciò non comprometta gli incontri tra i figli e il padre. Nessun patto stretto tra gli ex coniugi può infatti esonerare uno dei due dal mantenere rapporti stabili coi minori. E ciò perché il diritto da tutelare non è quello dei genitori, ma dei figli, i quali devono poter crescere sia con il padre che con la madre (cosiddetto «diritto alla bigenitorialità», inderogabile per natura). In ipotesi invece di mancanza di consenso, spettera’ al Tribunale valutare caso per caso. Certamente il giudice non potra’ vincolare la libertà di movimento di uno dei due genitori imponendogli di rimanere per forza presso un’abitazione: sarebbe una limitazione incostituzionale. Tutt’al più il tribunale dovrà valutare presso quale genitore collocare il figlio, tenendo conto solo dell’interesse di quest’ultimo. Ne deriva che il genitore collocatario del figlio minore, puo’ mutare la residenza propria e quella del figlio minore anche senza il consenso dell’altro genitore purché la decisione sia assunta nell’interesse del figlio. Tale scelta non comporta quindi né la perdita dell’affidamento condiviso, né quella della collocazione dei figli minori. Sul punto, si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, ritenendo legittimo il comportamento di una madre che, per esigenze di lavoro, si era trasferita in altra città, distante da quella originaria di residenza, dove viveva l’altro genitore; a nulla è valsa la constatazione che, da tale trasferimento, i rapporti quotidiani tra i figli e il padre venissero compromessi, tenuto conto dell’esigenza di assicurare a questi ultimi, ancora in tenera età, la costante presenza della madre.

Pubblicazione legale

Allontanamento del minore dalla famiglia d’origine

Pubblicato su IUSTLAB

In materia minorile, assurge un aspetto fondamentale l’attenzione posta sul minore in presenza di quegli eventi che possano comprometterne la serenità. Detti elementi, meritano di essere approfonditi analiticamente poiche’ solo in presenza di gravi motivi è possibile allontanare la prole dalla famiglia di origine. Nello specifico, a cospetto di una segnalazione ai servizi sociali, inizia un vero e proprio iter caratterizzato da una serie di indagini espletate dirette in primis a fornire un supporto iniziale alla famiglia evitando che il minore vada in affido familiare. E’ fondamentale chiarire che non costituisce condizione di allontanamento del minore dalla famiglia di origine, la mera condizione di povertà del nucleo familiare. Merita, piuttosto, di essere accertato se sussista un degrado tale che possa sfociare in una situazione di trascuratezza fisica o malnutrizione, maltrattamenti o violenza fisica o morale, pericolo a causa di genitori drogati, alcolisti o che si prostituiscono o ancora incapacità del genitore di rispondere ai bisogni del piccolo. Gli assistenti sociali investiti della vicenda, devono controllare la situazione, darne comunicazione al Tribunale periodicamente e devono offrire consulenza e sostegno alla famiglia affidataria, la quale dovrà mantenere, educare ed istruire il minore in attesa che la famiglia di origine superi la situazione di difficoltà. Durante il periodo di affido del minore ai sevizi sociali, lo stesso mantiene i contatti con la propria famiglia di origine e può continuare ad essere collocato presso la propria famiglia. Laddove, invece, non sussistano le condizioni per il collocamento presso i genitori, allora il Giudice, a tutela dell'interesse del minore, dispone che il bambino venga affidato a un’altra famiglia, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, a un istituto di assistenza pubblica o privata oppure a un curatore speciale del minore che tuteli al meglio i suoi interessi

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Lo studio

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