Nonostante le novità introdotte dalla Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, che ha notevolmente ampliato i diritti dei conviventi di fatto anche in caso di cessazione del rapporto, va tuttavia non trascurato che le coppie non sposate che decidono di separarsi non godono degli stessi benefici che sono in genere concessi a due coniug.
In ipotesi di sopravvenuta separazione, infatti, il Tribunale può obbligare il coniuge che si trova in una condizione economica vantaggiosa, a versare un assegno di mantenimento periodico all’ex partner qualora questi non abbia redditi adeguati a consentirgli una vita normale,
Contrariamente, nelle convivenze di fatto non esistono obblighi reciproci al mantenimento: solo nel caso in cui uno dei due partner dovesse trovarsi in uno condizione di bisogno, il giudice potrà disporre il versamento di un assegno alimentare a suo favore. Detto assegno, non è illimitato nel tempo e deve essere corrisposto solo per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Diversa è la circostanza in cui la coppia di conviventi che decida di separarsi abbia dei figli.
In tal caso, infatti, i diritti dei figli sono i medesimi a prescindere se nati all'interno del matrimonio, poichè si tratta pur sempre di figli naturali.
Conseguentemente, i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al loro reddito e alle loro capacità economiche e il Tribunale decide a quale genitore affidare il minore, stabilendo, altresì, l'ammontare dell'assegno di mantenimento della prole, salvo presentazione del ricorso congiunto delle parti.
In ipotesi di mancato accordo tra le parti, il Tribunale investito del procedimento, nella sua decisione terrà certamente conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita di cui godevano prima della separazione dei genitori e delle risorse economiche rispettive di quest'ultimi.
Oltre all'assegno di mantenimento ordinariom ciascun coniuge dovrà contribuire nella misura del 50% al versamento delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Analogo discorso, nasce, per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare, ovvero dell’immobile all’interno del quale la famiglia aveva la sua residenza principale.
Detto immobile, infatti, verrà affidato in base al preminente interesse del figlio, a prescindere dal valore dell'abitazione e della cicorcastanza che questa possa appartenere all'uno o all'altro coniuge.
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Alessandra Mirarchi
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