Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma

Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

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Separazione e divorzio in assenza di consenso. Si può?

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Sovente accade che il Cliente chiede al proprio difensore se può procedere alla separazione o al divorzio senza il consenso del coniuge. 

A questa domanda, ovviamente segue subito la risposta affermativa.

Divorziare o procedere alla separazione è possibile anche se uno dei coniugi non è d’accordo.

Quando un amore finisce è difficile restare in buoni rapporti, anzi molto spesso uno dei coniugi rifiuta di collaborare e firmare consensualmente separazione e del divorzio che portano allo scioglimento definitivo del matrimonio.

Ma procediamo per gradi.

Prima di rivolgersi al giudice, è normale tentare con il coniuge una soluzione bonaria alla crisi di coppia e verificare con questi la possibilità di un accordo, che andrà comunque “ratificato” successivamente dal tribunale (separazione o divorzio).

Firmare, non vuol dire però prestare solo un mero consenso ma accordarsi su tutta una serie di condizioni (quali il mantenimento, la casa coniugale) che verranno riportate nel ricorso congiunto.

E’ bene sapere e ricordare che non si può divorziare se prima non ci si è separati. Dalla separazione deve poi decorrere un termine intermedio di sei mesi se la separazione è stata consensuale, o di un anno se la separazione è stata giudiziale (ossia tramite una causa).

Eccezionalmente è possibile divorziare anche senza la separazione ma solo in caso di mancata consumazione del matrimonio o di condanna per reati particolarmente gravi.

Nel momento in cui un coniuge propone all’altro una separazione o un divorzio consensuale, questi ovviamente non è tenuto ad accettare l’accordo. 

Potrà quindi rifiutarsi di procedere in tal senso, ma non potrà rifiutare la separazione o il divorzio. Come infatti appena detto, si tratta in entrambi i casi di un diritto di ciascun coniuge che spetta con o senza il consenso dell’altro.

Dunque, si può rifiutare un divorzio consensuale ma non si può impedire il divorzio giudiziale. Così come si può anche scegliere di non costituirsi nella causa di divorzio, lasciando che il giudizio vada avanti da sé e quindi rinunciando a difendersi, ma con la consapevolezza che il proprio punto di vista non potrà essere valutato dal giudice.

Stesso discorso, chiaramente, vale anche per la separazione: si può rifiutare una separazione consensuale ma non quella giudiziale che andrà avanti con o senza il coniuge dissenziente.

Non c’è modo quindi di impedire il divorzio, così come la separazione se uno dei due coniugi li vuole.


Avv. Alessandra Mirarchi - Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.




Alessandra Mirarchi

Esperienza


Diritto di famiglia

Da oltre 18 anni, seguo separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In fase di separazione e divorzio, ritengo il Cliente meriti di essere tutelato appieno soprattutto per il momento delicato che vive


Unioni civili

Nell'ambito del mio lavoro, ho spesso affrontato questioni legate alle unioni civili. In applicazione della legge, ho prestato assistenza legale a coppie dello stesso sesso interessate a stipulare le unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico


Divorzio

Il Divorzio, quale scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, rappresenta per i coniugi un momento decisamente delicato ove s’incagliano fattori di natura diversa. Spesso, le parti tendono a realizzare la fine del rapporto proprio in detta fase, motivo per cui è fondamentale garantire una tutela specifica, attraverso l’azione legale più giusta che conseguentemente consenta al Cliente di ripristinare una serenità. Sara’, pertanto, valutato sulla base dei diversi presupposti, un divorzio breve, giudiziale o consensuale.


Altre categorie:

Diritto civile, Separazione, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Recupero crediti, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Pignoramento, Diritto tributario, Mediazione, Domiciliazioni, Ricorso al TAR, Eredità e successioni, Adozione, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Immigrazione e cittadinanza, Diritto condominiale, Cassazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Separazione - L’ex coniuge può trasferirsi con il minore?

Pubblicato su IUSTLAB

In ipotesi di separazione o successivamente al giudizio che ha definito le relative condizioni, possono verificarsi determinati mutamenti nella sfera personale di uno dei due coniugi, tali da incidere anche sulla vita del figlio minore. Orbene, ricorrente è la richiesta rivolta dal Cliente e diretta a comprendere legalmente come comportarsi, come si può o meno agire nel rispetto della legge. C’è da chiarire in merito che, nel momento in cui il giudice decide di collocare il figlio minore presso uno dei due genitori, ad esempio la madre, disponendo al contempo il diritto del padre di vedere il minore durante la settimana, possono certamente sorgere dubbi in ipotesi di necessità’ di sopravvenuto trasferimento. Nell’ipotesi in cui, la madre riceva una proposta di lavoro la cui conseguenza comporterebbe il trasferimento anche del minore in altra città’, se i due genitori si accordano in tal senso, nulla questio, la madre potrà trasferirsi liberamente, a condizione che ciò non comprometta gli incontri tra i figli e il padre. Nessun patto stretto tra gli ex coniugi può infatti esonerare uno dei due dal mantenere rapporti stabili coi minori. E ciò perché il diritto da tutelare non è quello dei genitori, ma dei figli, i quali devono poter crescere sia con il padre che con la madre (cosiddetto «diritto alla bigenitorialità», inderogabile per natura). In ipotesi invece di mancanza di consenso, spettera’ al Tribunale valutare caso per caso. Certamente il giudice non potra’ vincolare la libertà di movimento di uno dei due genitori imponendogli di rimanere per forza presso un’abitazione: sarebbe una limitazione incostituzionale. Tutt’al più il tribunale dovrà valutare presso quale genitore collocare il figlio, tenendo conto solo dell’interesse di quest’ultimo. Ne deriva che il genitore collocatario del figlio minore, puo’ mutare la residenza propria e quella del figlio minore anche senza il consenso dell’altro genitore purché la decisione sia assunta nell’interesse del figlio. Tale scelta non comporta quindi né la perdita dell’affidamento condiviso, né quella della collocazione dei figli minori. Sul punto, si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, ritenendo legittimo il comportamento di una madre che, per esigenze di lavoro, si era trasferita in altra città, distante da quella originaria di residenza, dove viveva l’altro genitore; a nulla è valsa la constatazione che, da tale trasferimento, i rapporti quotidiani tra i figli e il padre venissero compromessi, tenuto conto dell’esigenza di assicurare a questi ultimi, ancora in tenera età, la costante presenza della madre.

Pubblicazione legale

Allontanamento del minore dalla famiglia d’origine

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In materia minorile, assurge un aspetto fondamentale l’attenzione posta sul minore in presenza di quegli eventi che possano comprometterne la serenità. Detti elementi, meritano di essere approfonditi analiticamente poiche’ solo in presenza di gravi motivi è possibile allontanare la prole dalla famiglia di origine. Nello specifico, a cospetto di una segnalazione ai servizi sociali, inizia un vero e proprio iter caratterizzato da una serie di indagini espletate dirette in primis a fornire un supporto iniziale alla famiglia evitando che il minore vada in affido familiare. E’ fondamentale chiarire che non costituisce condizione di allontanamento del minore dalla famiglia di origine, la mera condizione di povertà del nucleo familiare. Merita, piuttosto, di essere accertato se sussista un degrado tale che possa sfociare in una situazione di trascuratezza fisica o malnutrizione, maltrattamenti o violenza fisica o morale, pericolo a causa di genitori drogati, alcolisti o che si prostituiscono o ancora incapacità del genitore di rispondere ai bisogni del piccolo. Gli assistenti sociali investiti della vicenda, devono controllare la situazione, darne comunicazione al Tribunale periodicamente e devono offrire consulenza e sostegno alla famiglia affidataria, la quale dovrà mantenere, educare ed istruire il minore in attesa che la famiglia di origine superi la situazione di difficoltà. Durante il periodo di affido del minore ai sevizi sociali, lo stesso mantiene i contatti con la propria famiglia di origine e può continuare ad essere collocato presso la propria famiglia. Laddove, invece, non sussistano le condizioni per il collocamento presso i genitori, allora il Giudice, a tutela dell'interesse del minore, dispone che il bambino venga affidato a un’altra famiglia, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, a un istituto di assistenza pubblica o privata oppure a un curatore speciale del minore che tuteli al meglio i suoi interessi

Pubblicazione legale

Pignoramento

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Il pignoramento rappresenta l’inizio vero e proprio dell’esecuzione forzata diretta al recupero forzoso di un credito rimasto impagato. Con detta procedura, il creditore vincola beni del debitore per esercitare un diritto di rimborso di un credito insoluto con il fine specifico di ottenere un risultato equivalente a quello che si perverrebbe in caso di adempimento spontaneo del debitore , a mezzo della sottrazione coattiva di beni in suo possesso al fine di trasformarli in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori . Esistono tre forme di pignoramento: Immobiliare, se ha per oggetto beni immobili; Mobiliare, se ha per oggetto beni di valore come arredamento, quadri, tappeti, auto, ecc ; Presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Sulla base delle mia esperienza maturata negli anni, consiglio sempre al Cliente la tipologia di pignoramento da instaurare e avvio detta procedura, da ritenersi estremamente delicata, con tempismo proprio al fine di evitare che il credito possa restare insoddisfatto. Laddove, invece, soggetto interessato alla difesa è colui che subisce il pignoramento, mi occupo del debitore che merita tutela per i c.d. vizi o scadenza dei termini processuali di cui è affetto il pignoramento ricevuto.

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