Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma

Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

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Separazione e divorzio in assenza di consenso. Si può?

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Sovente accade che il Cliente chiede al proprio difensore se può procedere alla separazione o al divorzio senza il consenso del coniuge. 

A questa domanda, ovviamente segue subito la risposta affermativa.

Divorziare o procedere alla separazione è possibile anche se uno dei coniugi non è d’accordo.

Quando un amore finisce è difficile restare in buoni rapporti, anzi molto spesso uno dei coniugi rifiuta di collaborare e firmare consensualmente separazione e del divorzio che portano allo scioglimento definitivo del matrimonio.

Ma procediamo per gradi.

Prima di rivolgersi al giudice, è normale tentare con il coniuge una soluzione bonaria alla crisi di coppia e verificare con questi la possibilità di un accordo, che andrà comunque “ratificato” successivamente dal tribunale (separazione o divorzio).

Firmare, non vuol dire però prestare solo un mero consenso ma accordarsi su tutta una serie di condizioni (quali il mantenimento, la casa coniugale) che verranno riportate nel ricorso congiunto.

E’ bene sapere e ricordare che non si può divorziare se prima non ci si è separati. Dalla separazione deve poi decorrere un termine intermedio di sei mesi se la separazione è stata consensuale, o di un anno se la separazione è stata giudiziale (ossia tramite una causa).

Eccezionalmente è possibile divorziare anche senza la separazione ma solo in caso di mancata consumazione del matrimonio o di condanna per reati particolarmente gravi.

Nel momento in cui un coniuge propone all’altro una separazione o un divorzio consensuale, questi ovviamente non è tenuto ad accettare l’accordo. 

Potrà quindi rifiutarsi di procedere in tal senso, ma non potrà rifiutare la separazione o il divorzio. Come infatti appena detto, si tratta in entrambi i casi di un diritto di ciascun coniuge che spetta con o senza il consenso dell’altro.

Dunque, si può rifiutare un divorzio consensuale ma non si può impedire il divorzio giudiziale. Così come si può anche scegliere di non costituirsi nella causa di divorzio, lasciando che il giudizio vada avanti da sé e quindi rinunciando a difendersi, ma con la consapevolezza che il proprio punto di vista non potrà essere valutato dal giudice.

Stesso discorso, chiaramente, vale anche per la separazione: si può rifiutare una separazione consensuale ma non quella giudiziale che andrà avanti con o senza il coniuge dissenziente.

Non c’è modo quindi di impedire il divorzio, così come la separazione se uno dei due coniugi li vuole.


Avv. Alessandra Mirarchi - Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.




Alessandra Mirarchi

Esperienza


Diritto di famiglia

Da oltre 18 anni, seguo separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In fase di separazione e divorzio, ritengo il Cliente meriti di essere tutelato appieno soprattutto per il momento delicato che vive


Unioni civili

Nell'ambito del mio lavoro, ho spesso affrontato questioni legate alle unioni civili. In applicazione della legge, ho prestato assistenza legale a coppie dello stesso sesso interessate a stipulare le unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico


Separazione

Quando la crisi coniugale diviene irreparabile, la separazione rappresenta un passaggio necessario ma estremamente delicato e complesso. La separazione tra i coniugi, infatti, è quasi sempre difficile da accettare, un momento di vita complicato scandito da fasi precise che vanno dalla negoziazione iniziale all’accettazione finale. In ragione di ciò, fornisco sempre la mia assistenza e consulenza nella definizione di tutte le problematiche economiche e personali che possano emergere: da una eventuale richiesta di assegno di mantenimento, a conflitti tra i coniugi sui diritti di visita e sull'affidamento del minore.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Recupero crediti, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Pignoramento, Diritto tributario, Mediazione, Domiciliazioni, Ricorso al TAR, Eredità e successioni, Adozione, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Immigrazione e cittadinanza, Diritto condominiale, Cassazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Allontanamento del minore dalla famiglia d’origine

Pubblicato su IUSTLAB

In materia minorile, assurge un aspetto fondamentale l’attenzione posta sul minore in presenza di quegli eventi che possano comprometterne la serenità. Detti elementi, meritano di essere approfonditi analiticamente poiche’ solo in presenza di gravi motivi è possibile allontanare la prole dalla famiglia di origine. Nello specifico, a cospetto di una segnalazione ai servizi sociali, inizia un vero e proprio iter caratterizzato da una serie di indagini espletate dirette in primis a fornire un supporto iniziale alla famiglia evitando che il minore vada in affido familiare. E’ fondamentale chiarire che non costituisce condizione di allontanamento del minore dalla famiglia di origine, la mera condizione di povertà del nucleo familiare. Merita, piuttosto, di essere accertato se sussista un degrado tale che possa sfociare in una situazione di trascuratezza fisica o malnutrizione, maltrattamenti o violenza fisica o morale, pericolo a causa di genitori drogati, alcolisti o che si prostituiscono o ancora incapacità del genitore di rispondere ai bisogni del piccolo. Gli assistenti sociali investiti della vicenda, devono controllare la situazione, darne comunicazione al Tribunale periodicamente e devono offrire consulenza e sostegno alla famiglia affidataria, la quale dovrà mantenere, educare ed istruire il minore in attesa che la famiglia di origine superi la situazione di difficoltà. Durante il periodo di affido del minore ai sevizi sociali, lo stesso mantiene i contatti con la propria famiglia di origine e può continuare ad essere collocato presso la propria famiglia. Laddove, invece, non sussistano le condizioni per il collocamento presso i genitori, allora il Giudice, a tutela dell'interesse del minore, dispone che il bambino venga affidato a un’altra famiglia, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, a un istituto di assistenza pubblica o privata oppure a un curatore speciale del minore che tuteli al meglio i suoi interessi

Esperienza di lavoro

Attualmente è titolare del proprio Studio, sito in Roma Via della Giuliana 73 - Studio Legale

Dal 1/2012 al 1/2022

Non lascio spazio all’improvvisazione e il mio lavoro è frutto di anni di attività legale seria sul campo. Il Cliente, viene seguito a piena tutela dei propri interessi.

Titolo professionale

Patrocinante in cassazione

Ordine Avvocati Roma - 2/2018

Patrocinante in Cassazione: Il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è subordinato al possesso di determinati requisiti: solo così si può difendere in Cassazione. Se per fare l’avvocato e difendere il cliente in primo grado e/o in appello è sufficiente essere iscritti all’albo tenuto presso il Consiglio dell’Ordine locale, per proporre invece un ricorso in Cassazione o difendere una persona dal ricorso avanzato da un altro soggetto è necessario essere iscritti in un apposito albo, quello degli avvocati cassazionisti. La forte passione per il mio lavoro, mi ha portato a bruciare con orgoglio, le tappe rientrando tra i più giovani Avvocati Cassazionisti, vale a dire legale che, in possesso dei requisiti per poter Patrocinare anche in Cassazione, è iscritto nell’apposito elenco ed assiste il Cliente anche in tale grado del processo, ossia dinanzi la " Magistratura Superiore".

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Lo studio

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