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Separazione e sorte del conto corrente cointestato

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nel corso del rapporto matrimoniale, non di rado i due coniugi decidono per diverse esigenze di accendere presso un Istituto di credito un conto corrente cointestato.

Nel momento in cui si autorizza la cointestazione di un conto, entrambi hanno la stessa facoltà di utilizzarne il denaro, autorizzando spese o effettuando prelievi, ciò anche se è uno solo dei coniugi a versare mensilmente il denaro.

Come è noto, però quando due persone legate da vincolo di matrimonio decidono di separarsi, sorgono non pochi conflitti riguardanti la ripartizione delle somme.

Giova, ricordare che in ipotesi di separazione, le somme del conto cointestato, vanno ripartire al 50% al di là del fatto che si tratti di un regime in comunione oppure separazione dei beni. 

La principale differenza è che, in regime di separazione dei beni, uno dei due coniugi, per evitare di devolvere soldi all’altro, deve dimostrare, senza ombra di dubbio, che era l’unico ad alimentare il conto.

Spesso, proprio a ridosso della separazione, si assiste al prosciugamento unilaterale del conto corrente da parte di uno dei due.

Più precisamente, accade che il coniuge che sa di non aver contributo al flusso di denaro ma solo di averlo gestito, furbescamente preleva le somme rimanenti sul conto corrente prima della pubblicazione della sentenza di separazione.

Per evitare ciò, è possibile chiedere al giudice il sequestro immediato del conto cointestato e nell’ipotesi in cui comunque il coniuge abbia già prelevato più della metà dei soldi presenti, è tenuto a restituire il 50% di quella somma all’altro coniuge, a meno che, non dimostri di aver avuto necessità di quei soldi per il sostentamento della famiglia. 

In linea di massima si ricorda però, la legge tutela chi ha realmente guadagnato e versato quelle cifre sul conto cointestato. 

Pertanto, se a ridosso della separazione, la moglie decida di prosciugare il conto, in virtù del fatto che ne risulta cointestataria e magari il marito aveva appena versato il suo premio annuale percepito per lavoro, la donna è tenuta a rimborsare dette somme.



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Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione