Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma

Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

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Vaccino anti Covid ai figli minorenni

Scritto da: Alessandra Mirarchi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La questione della somministrazione del vaccino anti – covid ai minori di 18 anni, è stata negli ultimi anni, oggetto di ripetuto scontro tra i genitori separati poiché alle linee di pensiero di ciascuno, si sono via via aggiunte reazioni emotive spesso caratterizzate da sospetti, paure, informazioni spesso incontrollate e contraddittorie, dove orientarsi, si è rivelato piuttosto complesso per i genitori.

In questo contesto di emergenza pandemica, sovente sono stata chiamata a dirimere i contrasti nati tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti–covid ai figli minori.

Mi sono occupata di numerosi casi in cui uno dei due genitori era ed è tuttora contrario alla somministrazione del vaccino e di conseguenza ha negato il necessario consenso.

Nei casi in esame, aspetto imprescindibile è l’interesse del minore, nelle questioni inerenti la salute che merita di essere perseguito anche contro la posizione dei genitori. 

Per questo motivo, il Tribunale investito della problematica insorta tra due ex coniugi, può persino emettere un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, nei confronti del genitore non consenziente, ammonendolo, a non ostacolare il percorso vaccinale della figlia.

Laddove, infatti, vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento risulta efficace, il giudice può sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino.

Attualmente, in caso di rifiuto opposto dal padre alla vaccinazione anticovid 19 del figlio minore, il conflitto genitoriale è risolto autorizzando la somministrazione del vaccino e attribuendo al genitore la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore salva la presenza di controindicazioni certificate alla vaccinazione. 

Ai fini della risoluzione del conflitto va, altresì, considerata la volontà manifestata dal minore tenuto conto che come disposto dall’art. 3 della Legge n. 219/2017 la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione.


Conseguentemente, il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore in relazione alla sua età, al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica della vita della prole nel pieno rispetto della sua dignità.


Avv. Alessandra Mirarchi - Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione

Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.




Alessandra Mirarchi

Esperienza


Diritto di famiglia

Da oltre 18 anni, seguo separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In fase di separazione e divorzio, ritengo il Cliente meriti di essere tutelato appieno soprattutto per il momento delicato che vive


Unioni civili

Nell'ambito del mio lavoro, ho spesso affrontato questioni legate alle unioni civili. In applicazione della legge, ho prestato assistenza legale a coppie dello stesso sesso interessate a stipulare le unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico


Separazione

Quando la crisi coniugale diviene irreparabile, la separazione rappresenta un passaggio necessario ma estremamente delicato e complesso. La separazione tra i coniugi, infatti, è quasi sempre difficile da accettare, un momento di vita complicato scandito da fasi precise che vanno dalla negoziazione iniziale all’accettazione finale. In ragione di ciò, fornisco sempre la mia assistenza e consulenza nella definizione di tutte le problematiche economiche e personali che possano emergere: da una eventuale richiesta di assegno di mantenimento, a conflitti tra i coniugi sui diritti di visita e sull'affidamento del minore.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Recupero crediti, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Pignoramento, Diritto tributario, Mediazione, Domiciliazioni, Ricorso al TAR, Eredità e successioni, Adozione, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Immigrazione e cittadinanza, Diritto condominiale, Cassazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Minori e protezione dati personali

Pubblicato su IUSTLAB

Principio cardine della tutela dei minorenni nel mondo dell’informazione è realizzata attraverso diversi livelli di protezione. La nostra Costituzione all'art. 31 riconosce la tutela ai minorenni nella parte in cui si afferma che la Repubblica italiana “ protegge… l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, inoltre, tale salvaguardia è già espressa in senso più ampio anche nell’art. 2 in cui vengono riconosciuti e garantiti “i diritti inviolabili dell’uomo… ”. Tali principi hanno trovato una loro attuazione anche nella legislazione ordinaria nel settore civile, penale e amministrativo. Nel caso dei minori, destano preoccupazione gli sviluppi legati a un uso indiscriminato e poco avveduto di apparecchi legati all’Internet come nel caso di giocattoli interattivi, specificamente destinati ai bambini, ma anche di smartwatch , sempre più spesso utilizzati da soggetti giovanissimi. E’ fondamentale, pertanto, affrontare la specifica questione delle interazioni dei minori sui social media e dell’impatto in termini di riservatezza e protezione dei dati personali di queste attività. E’ necessario procedere con l’individuazione dei rischi concreti poiché numerose possono essere le conseguenze legate all’utilizzo di social media da parte di minori. Tra queste basti menzionare il problema dei furti di identità, che raramente vengono scoperti prima del diciottesimo anno, quando i danni reputazionali possono già aver assunto proporzioni gigantesche. Muovendo da un’analisi degli strumenti di diritto a disposizione per la tutela dei navigatori più giovani, il riferimento immediato è rappresentato dalla disciplina, di derivazione europea, riguardante la tutela della privacy. L’attenzione verso il trattamento dei dati dei minori rappresenta, una delle novità più importanti contenute nella nuova disciplina europea, convenzionalmente definita come GDPR. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR ) contiene norme specifiche intese a rafforzare la protezione dei dati personali dei minori. La normativa limita l’età per la quale gli individui possono legalmente dare il consenso, introduce regole precise per rendere chiare e comprensibili le richieste di consenso destinate ai minori nonché regola come i servizi online possono ottenere il consenso dei minori. Il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”. Al di sotto dei 14 anni, il consenso viene autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. L’art. 38 del GDPR ha espressamente previsto che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore . Il legislatore europeo ha previsto che i minori abbiano maggiori tutele perché sono particolarmente vulnerabili nell’ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale . Diversi studi hanno rilevato che le prassi di marketing attraverso i social media, i giochi online e le applicazioni mobile hanno un impatto evidente sul loro comportamento . L a profilazione, ad esempio, può servire per individuare i giocatori più propensi a spendere o per fornire annunci personalizzati a cui non corrisponde una maturità da parte del minore nel riconoscere la ragione commerciale di una pratica di marketing. N e consegue la necessità di tutelare legalmente il minore. Come ha spesso chiarito la Suprema Corte di Cassazione, la salute del minore merita di essere protetta. Anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19069/2006 ha affermato la necessità della tutela del minore nel cyberspazio a non subire interferenze arbitrarie o illegali. I genitori, pertanto, sono tenuti ad educare i propri figli al corretto utilizzo di tali nuovi sistemi di comunicazione mediante una limitazione sia qualitativa sia quantitativa all'accesso e condivisione di contenuti. L’anomalo utilizzo di tali strumenti da parte dei minori può essere sintomo di una scarsa vigilanza ed educazione .

Pubblicazione legale

Allontanamento del minore dalla famiglia d’origine

Pubblicato su IUSTLAB

In materia minorile, assurge un aspetto fondamentale l’attenzione posta sul minore in presenza di quegli eventi che possano comprometterne la serenità. Detti elementi, meritano di essere approfonditi analiticamente poiche’ solo in presenza di gravi motivi è possibile allontanare la prole dalla famiglia di origine. Nello specifico, a cospetto di una segnalazione ai servizi sociali, inizia un vero e proprio iter caratterizzato da una serie di indagini espletate dirette in primis a fornire un supporto iniziale alla famiglia evitando che il minore vada in affido familiare. E’ fondamentale chiarire che non costituisce condizione di allontanamento del minore dalla famiglia di origine, la mera condizione di povertà del nucleo familiare. Merita, piuttosto, di essere accertato se sussista un degrado tale che possa sfociare in una situazione di trascuratezza fisica o malnutrizione, maltrattamenti o violenza fisica o morale, pericolo a causa di genitori drogati, alcolisti o che si prostituiscono o ancora incapacità del genitore di rispondere ai bisogni del piccolo. Gli assistenti sociali investiti della vicenda, devono controllare la situazione, darne comunicazione al Tribunale periodicamente e devono offrire consulenza e sostegno alla famiglia affidataria, la quale dovrà mantenere, educare ed istruire il minore in attesa che la famiglia di origine superi la situazione di difficoltà. Durante il periodo di affido del minore ai sevizi sociali, lo stesso mantiene i contatti con la propria famiglia di origine e può continuare ad essere collocato presso la propria famiglia. Laddove, invece, non sussistano le condizioni per il collocamento presso i genitori, allora il Giudice, a tutela dell'interesse del minore, dispone che il bambino venga affidato a un’altra famiglia, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, a un istituto di assistenza pubblica o privata oppure a un curatore speciale del minore che tuteli al meglio i suoi interessi

Esperienza di lavoro

Attualmente è titolare del proprio Studio, sito in Roma Via della Giuliana 73 - Studio Legale

Dal 1/2012 al 1/2022

Non lascio spazio all’improvvisazione e il mio lavoro è frutto di anni di attività legale seria sul campo. Il Cliente, viene seguito a piena tutela dei propri interessi.

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Lo studio

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