Pubblicazione legale:
La questione della somministrazione del vaccino anti – covid ai minori di 18 anni, è stata negli ultimi anni, oggetto di ripetuto scontro tra i genitori separati poiché alle linee di pensiero di ciascuno, si sono via via aggiunte reazioni emotive spesso caratterizzate da sospetti, paure, informazioni spesso incontrollate e contraddittorie, dove orientarsi, si è rivelato piuttosto complesso per i genitori.
In questo contesto di emergenza pandemica, sovente sono stata chiamata a dirimere i contrasti nati tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti–covid ai figli minori.
Mi sono occupata di numerosi casi in cui uno dei due genitori era ed è tuttora contrario alla somministrazione del vaccino e di conseguenza ha negato il necessario consenso.
Nei casi in esame, aspetto imprescindibile è l’interesse del minore, nelle questioni inerenti la salute che merita di essere perseguito anche contro la posizione dei genitori.
Per questo motivo, il Tribunale investito della problematica insorta tra due ex coniugi, può persino emettere un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, nei confronti del genitore non consenziente, ammonendolo, a non ostacolare il percorso vaccinale della figlia.
Laddove, infatti, vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento risulta efficace, il giudice può sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino.
Attualmente, in caso di rifiuto opposto dal padre alla vaccinazione anticovid 19 del figlio minore, il conflitto genitoriale è risolto autorizzando la somministrazione del vaccino e attribuendo al genitore la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore salva la presenza di controindicazioni certificate alla vaccinazione.
Ai fini della risoluzione del conflitto va, altresì, considerata la volontà manifestata dal minore tenuto conto che come disposto dall’art. 3 della Legge n. 219/2017 la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione.
Conseguentemente, il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore in relazione alla sua età, al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica della vita della prole nel pieno rispetto della sua dignità.