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Rimborso Buono Fruttifero Postale e anche per il maggior rendimento.

Eccezione di prescrizione respinta.




Caso legale: ABF Collegio di Bologna ha accolto il ricorso ritenendo così che il diniego espresso da Poste Italiane Spa di procedere al rimborso del buono postale fruttifero postale per intervenuta prescrizione illegittimo e infondato, atteso che il termine di prescrizione decorre dal 1 gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità, e quindi dal 1 Gennaio 2023 e non dalla data di scadenza del buono. Inoltre, ha accolto anche la seconda domanda di applicazione del rendimento maggiore (importo raddoppiato dopo 9 anni e 6 mesi e triplicato dopo 14 anni, anzichè +50% dopo 9 anni e raddoppiato dopo 14 anni) posto che il buono della serie BA era stato emesso sulla modulistica della serie AF ma in assenza del timbro e firma dell’ufficio dell’intermediario,



Pubblicato da:


Alessandra Paradisi

Avv. Civilista a Bologna