Pubblicazione legale:
La sentenza del Tribunale di Roma n. 8144 del 24.05.2022, esaminando se possa considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita, ha confermato l’orientamento già precedentemente espresso, secondo il quale il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia rientri tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà, mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano
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