L’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale quando il fatto risulti di lieve entità

Scritto da: Alessandro Abbondanza -




Pubblicazione legale: La Corte Costituzionale, con la Sentenza 15 giugno 2023, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La disposizione in questione non prevede la riduzione della pena inflitta per reati di lieve entità, limitandosi a stabilire una pena fissa. La Corte ha affermato che tale mancanza di proporzionalità e flessibilità nel sistema sanzionatorio costituisce una violazione dei principi costituzionali. Questioni sollevate dai Tribunali di Firenze e Roma La decisione della Corte Costituzionale è il risultato di due ordinanze dei Tribunali ordinari di Firenze e Roma. Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza numero 91 del 2022, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, facendo riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione italiana. Allo stesso modo, il Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 126 del 2022, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardanti gli stessi parametri, oltre al primo comma dell’art. 27 della Costituzione. Entrambi i Tribunali di Firenze e Roma, nelle loro rispettive ordinanze, fanno riferimento alla suddetta sentenza, sebbene con formulazioni leggermente diverse.

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Alessandro Abbondanza

Avvocato penalista