Sentenza giudiziaria:
L'articolo nasce dall'esperienza maturata in una complessa operazione societaria in Toscana, nel Chianti senese, relativa al trasferimento di un compendio agricolo di circa 120 ettari, in parte vitato a DOCG, del valore di oltre quattro milioni di euro. La proprietà, facente capo a una famiglia storica della zona, era stata conferita in una società a responsabilità limitata con successiva cessione dell'intero pacchetto di quote a un fondo di investimento estero. L'affittuario coltivatore diretto insediato sui terreni, ritenendo l'operazione elusiva del proprio diritto, promuoveva azione di retratto agrario ex art. 8 L. 590/1965, sostenendo che la sequenza conferimento-cessione quote mascherasse una sostanziale compravendita del fondo. La difesa della società acquirente ha imperniato la propria linea sull'orientamento consolidato della Cassazione che esclude la prelazione nelle operazioni di conferimento e cessione di partecipazioni, valorizzando la causa associativa infungibile e l'intuitu personae propri del contratto sociale, non surrogabili coattivamente dal prelazionante. Il Tribunale, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo lectio l'assetto negoziale e insussistente alcun disegno simulatorio o fraudolento.