Ottenuta la nullità di una vendita di terreni agricoli per carenza dei requisiti di esercizio della prelazione agraria

Sentenza 09/09/2024




Sentenza giudiziaria: L'articolo trae origine da una causa discussa dinanzi al Tribunale di Piacenza il 9 settembre 2024, relativa alla compravendita di terreni agricoli per i quali era stato stipulato un contratto preliminare condizionato al mancato esercizio della prelazione agraria. Il proprietario del fondo confinante esercitava la prelazione benché privo del requisito oggettivo della coltivazione abituale e continuativa del terreno, così estromettendo il promittente acquirente dall'affare. La difesa di quest'ultimo ha impostato l'azione sulla qualificazione delle norme sulla prelazione agraria come norme imperative di ordine pubblico, sostenendo che la loro violazione determini la nullità del contratto di compravendita concluso con il confinante, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e che tale nullità sia rilevabile da chiunque vi abbia interesse. In accoglimento della tesi difensiva, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto e, sulla scorta dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, ha disposto il trasferimento del fondo in favore del promittente acquirente ex art. 2932 c.c., con reviviscenza dell'originario preliminare.



Pubblicato da:


Alessandro Buroni

Avvocato, dottore commercialista diritto agrario e consulenza fiscale agraria




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