Sentenza giudiziaria:
Il datore di lavoro cercava di imporre alla lavoratrice un accordo di demansionamento in sede sindacale senza far conoscere alla lavoratrice i termini dell'accordo. La relativa conversazione era oggetto di registrazione mediante smartphone da parte della lavoratrice.
A fronte del rifiuto della lavoratrice, il datore di lavoro intimava il licenziamento per "asserito" motivo oggettivo (calo fatturato).
Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto ammissibile come prova la registrazione della conversazione attraverso lo smartphone. Accoglieva le circostanziate deduzioni circa l'insussistenza del motivo oggettivo addotto dall'azienda e accertava che quello ritorsivo era il motivo unico e determinate del licenziamento. Ne dichiarava la nullità ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione.