Sentenza giudiziaria:
Specifico onere in capo alla parte ricorrente di allegare, prima, e provare poi i fatti costituenti asserito mobbing (inadempimenti del datore di lavoro ai precetti dell'art. 2087 cod. civ.), del conseguenziale danno subito e del nesso eziologico tra i suddetti fatti (fonte del danno) ed il danno medesimo.
Nel provvedimento in esame il Tribunale di Cosenza, in applicazione dei principi consolidati espressi dalla Corte di Cassazione, ha rigettato la domanda del lavoratore per mancanza di prova sia in ordine all'illiceità dei fatti addebitati al datore di lavoro, sia in ordine all'asserito danno fisico e psicologico.