Avvocato Alessandro Cortese a Lamezia Terme

Alessandro Cortese

Avvocato del Lavoro

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Prestazione lavoro festivo infrasettimanale. Consenso del lavoratore espresso nel contratto individuale di lavoro - Sufficienza.

Sentenza n. 1436/2018 Tribunale Lavoro Reggio Calabria

Sentenza giudiziaria:

Oggetto della controversia era costituita dall'impugnativa di una sanzione disciplinare adottata dall'azienda per un giorno di assenza ingiustificata. Il lavoratore giustificava l'assenza sostenendo che, trattandosi di giorno di lavoro festivo infrasettimanale, era necessario il suo specifico consenso alla prestazione lavorativa. La tesi, sostenuta per conto dell'azienda e che ha trovato accoglimento nel provvedimento giudiziale, si fonda sulla sufficienza del generale consenso all'effettuazione di lavoro festivo prestato dal lavoratore in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.


Avv. Alessandro Cortese - Avvocato del Lavoro

L'avv. Cortese si occupa da circa 20 anni di diritto del lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per imprese e lavoratori. Laureatosi nel 1995 presso l'Università La Sapienza di Roma con tesi su "Il potere disciplinare: le sanzioni conservative", ha conseguito nel 2001 Master di II Livello in Diritto del Lavoro presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. Ha acquisito sul campo esperienza in materia di relazioni industriali e sindacali e di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati e conciliazioni). Da ultimo ha conseguito Master in Innovazione Tecnologica e di Contesto. Opera in tutta Italia.




Alessandro Cortese

Esperienza


Diritto del lavoro

Lo studio si occupa di licenziamenti individuali e collettivi, riconoscimento mansioni superiori, demansionamento e dequalificazione, mobbing e bossing, trasferimenti individuali, trasferimenti d'azienda, passaggi d'appalto.


Mobbing

Lo studio ha seguito numerosi procedimenti in materia di demansionamento, dequalificazione, comportamenti vessatori, discriminatori e/o ritorsivi e di tutte quelle situazioni integranti violazioni del precetto dettato dall'art 2087 del Codice Civile, identificati nel comune sentire quali ipotesi di Mobbing (fattispecie, a dire il vero, non disciplinata dalla nostra legislazione).


Licenziamento

Lo studio supporta le aziende nell'intera procedura relativa ai licenziamenti individuali e collettivi, così come alle procedure disciplinari (fase contestazione, giustificazioni/audizione, irrogazione sanzione). Lo studio, inoltre, supporta i lavoratori nelle impugnative stragiudiziali e giudiziali dei licenziamenti e per il recupero delle relative indennità risarcitorie.


Altre categorie:

Diritto sindacale, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Contratti, Incidenti stradali, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

DEQUALIFICAZIONE -MOBBING - RISARCIMENTO DANNI

SENTENZA 1091/2019 TRIBUNALE LAVORO PALMI

Specifico onere in capo alla parte ricorrente di allegare, prima, e provare poi i fatti costituenti asserito mobbing (inadempimenti del datore di lavoro ai precetti dell'art. 2087 cod. civ.), del conseguenziale danno subito e del nesso eziologico tra i suddetti fatti (fonte del danno) ed il danno medesimo. Nel provvedimento in esame il Tribunale di Palmi, in applicazione dei principi consolidati espressi dalla Corte di Cassazione, ha rigettato la domanda del lavoratore per mancanza di prova sia in ordine all'illiceità dei fatti addebitati al datore di lavoro, sia in ordine all'asserito danno fisico e psicologico.

Sentenza giudiziaria

MOBBING - ONERE PROBATORIO

SENTE 2314/2017 TRIBUNALE LAVORO COSENZA

Specifico onere in capo alla parte ricorrente di allegare, prima, e provare poi i fatti costituenti asserito mobbing (inadempimenti del datore di lavoro ai precetti dell'art. 2087 cod. civ.), del conseguenziale danno subito e del nesso eziologico tra i suddetti fatti (fonte del danno) ed il danno medesimo. Nel provvedimento in esame il Tribunale di Cosenza, in applicazione dei principi consolidati espressi dalla Corte di Cassazione, ha rigettato la domanda del lavoratore per mancanza di prova sia in ordine all'illiceità dei fatti addebitati al datore di lavoro, sia in ordine all'asserito danno fisico e psicologico.

Sentenza giudiziaria

Selezione per titoli. Computabilità del periodo di congedo per maternità nella valutazione della pregressa esperienza lavorativa.

390/2021 Tribunale Lavoro lamezia Terme

Con sentenza n. 390/2021 il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme, in un caso seguito dallo studio, ha stabilito il principio che "l’unica interpretazione compatibile con il principio di non discriminazione è quella fondata sulla piena equiparazione del periodo (non lavorato) di congedo per maternità ai periodi di effettivo servizio". La seconda classificata ad una selezione pubblica promossa da una società aeroportuale per un posto impiegatizio, proponeva ricorso sul presupposto dell'erronea attribuzione del punteggio alla prima classificata in relazione alla pregressa esperienza lavorativa presso la società. Sosteneva che il periodo (non lavorato) di congedo per maternità non fosse utilmente computabile nella pregressa esperienza. Nel richiamare l'art. 22, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 151/2001, secondo cui “i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (...)" e “gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti”, il Tribunale ha chiarito che costituirebbe discriminazione nei confronti della lavoratrice madre non considerare i periodi di maternità nella pregressa esperienza lavorativa.

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Lo studio

Alessandro Cortese
Via Francesco Colelli N. 42
Lamezia Terme (CZ)

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