Sentenza giudiziaria:
Il lavoratore seguito dallo studio otteneva decreto ingiuntivo per i ticket di presenza giornalieri previsti da un accordo collettivo aziendale. Il datore di lavoro proponeva opposizione affermando di aver comunicato oralmente alle organizzazioni sindacali il recesso dall'accordo aziendale e, conseguentemente, di averlo disapplicato.
In assenza della prova del recesso e delle sue modalità di comunicazione, il Giudice rilevava che la disapplicazione del contenuto dell'accordo si risolveva in un mero inadempimento da parte della società. Ha così rigettato l'opposizione proposta dal datore di lavoro ed ha confermato il decreto ingiunivo emesso in favore del lavoratore