Pubblicazione legale:
Con sentenza n. 390/2021 il Giudice
del Lavoro di Lamezia Terme, in un caso seguito dallo studio, ha stabilito
il principio che "l’unica interpretazione compatibile con il
principio di non discriminazione è quella fondata sulla piena equiparazione del
periodo (non lavorato) di congedo per maternità ai periodi di effettivo
servizio".
La
seconda classificata ad una selezione pubblica promossa da una società
aeroportuale per un posto impiegatizio, proponeva ricorso sul presupposto
dell'erronea attribuzione del punteggio alla prima classificata in
relazione alla pregressa esperienza lavorativa presso la società.
Sosteneva
che il periodo (non lavorato) di congedo per maternità non
fosse utilmente computabile nella pregressa esperienza.
Nel richiamare l'art. 22, commi 3 e 5, del D. Lgs. n.
151/2001, secondo cui “i periodi di congedo di maternità devono essere
computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (...)" e “gli
stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera,
come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale
scopo particolari requisiti”, il Tribunale ha chiarito che costituirebbe
discriminazione nei confronti della lavoratrice madre non considerare i periodi
di maternità nella pregressa esperienza lavorativa.