IUSTLAB

Selezione per titoli. Computabilità del periodo di congedo per maternità nella valutazione della pregressa esperienza lavorativa.

Scritto da: Alessandro Cortese - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con sentenza n. 390/2021 il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme, in un caso seguito dallo studio, ha stabilito il principio che "l’unica interpretazione compatibile con il principio di non discriminazione è quella fondata sulla piena equiparazione del periodo (non lavorato) di congedo per maternità ai periodi di effettivo servizio".

La seconda classificata ad una selezione pubblica promossa da una società aeroportuale per un posto impiegatizio, proponeva ricorso sul presupposto dell'erronea attribuzione del punteggio alla prima classificata in relazione alla pregressa esperienza lavorativa presso la società.

Sosteneva che il periodo (non lavorato) di congedo per maternità  non fosse utilmente computabile nella pregressa esperienza. 



Nel richiamare l'art. 22, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 151/2001, secondo cui “i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (...)" e “gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti”, il Tribunale ha chiarito che costituirebbe discriminazione nei confronti della lavoratrice madre non considerare i periodi di maternità nella pregressa esperienza lavorativa.



Pubblicato da:


Alessandro Cortese

Avvocato del Lavoro