Rigettata istanza di provvisoria esecutivita' decreto ingiuntivo per € 180.000,00 - tribunale di napoli del 14 luglio 2025

Ordinanza del 14 luglio 2025




Sentenza giudiziaria: Una società cessionaria di crediti in blocco ottiene un decreto ingiuntivo per € 180.000,00 nei confronti di un fideiussore di società fallita. Essendosi il fallimento chiuso con riparto solo parziale per i creditori, la cessionaria agisce per il residuo credito (già della Banca) derivante da: rapporto di conto corrente, vari conti anticipo e due finanziamenti erogati nella forma tecnica del mutuo chirografario. Abbiamo tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo muovendo contestazioni sotto più profili; in via preliminare è stata contestata la titolarità del credito e, in subordine, la legittimazione attiva della Società agente; nel merito è stata contestata la qualificazione della garanzia, proposta quale fideiussione ma costituente, secondo le ns. prospettazioni, un contratto di garanzia autonoma. La riconfigurazione comporta l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. e conseguente prescrizione del diritto di credito, non potendosi più 'avvalere' il creditore degli effetti interruttivi della prescrizione derivante nell'ammissione al passivo fallimentare (debitore principale). In via subordinata abbiamo mosso svariate contestazioni circa il merito dei rapporti bancari tratti a giudizio. Il Giudice, seppur con ordinanza resa all'esito della prima udienza, fornisce ampie motivazioni che giustificano il rigetto della provvisoria esecutività, palesando alla cessionaria che vari motivi di opposizione sono già stati ritenuti fondati.



Pubblicato da:


Alessandro Corvino

Avvocato esperto in diritto bancario




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