Sentenza giudiziaria:
Stralcio del provvedimento: ciò non toglie, a parere di chi scrive, che il presupposto per il c.d. trascinamento della segnalazione dalla cedente alla cessionaria è che l’iscrizione della segnalazione originaria nella centrale rischi di Banca d’Italia sia legittima con la conseguenza che laddove si accerti che tale legittimità difetti ab origine, presupponendo la continuazione della originaria segnalazione la legittimità della originaria iscrizione, la cessionaria sarà tenuta a sopportare la revoca della segnalazione sebbene la violazione non sia a lei imputabile. In altre parole, al momento della cessione del credito, omissis avrebbe dovuto aver prova dal cedente del corretto svolgimento dell’istruttoria svolta in punto di insolvenza ai fini della segnalazione alla Centrale rischi e della relativa comunicazione al cliente e, ove tale prova non fosse stata fornita, provvedervi autonomamente. Non essendovi alcun elemento da cui desumere lo svolgimento né dell’istruttoria sullo stato di insolvenza né della comunicazione al ricorrente del preavviso di iscrizione, il fumus boni iuris, della pretesa del ricorrente può ritenersi fondato