Avvocato Alessandro Corvino a Rivisondoli

Alessandro Corvino

Avvocato esperto in diritto bancario

Informazioni generali

Mi occupo di diritto commerciale, in particolare di contenzioso bancario, da sempre materia di punta dello studio. Ho patrocinato giudizi in materia bancaria relativi a: conti correnti, mutui, leasing, frodi informatiche (es. phishing, B.E.C., malware vari ecc.), recupero di perdite derivanti da investimenti finanziari, contratti derivati, garanzie fideiussorie, responsabilità per abusiva concessione di credito, illegittime segnalazioni nelle centrali di informazione creditizia (es. Crif e Centrale dei Rischi) ed il conseguente risarcimento del danno. Sono autore della rivista ''Le controversie bancarie''.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Ho ottenuto in materia bancaria provvedimenti innovativi e ritenuti degni di pubblicazione in riviste di settore, cosi, ad esempio, in tema di ricalcolo del saldo di conto corrente o in tema di legittimazione passiva di società cessionarie del credito con riferimento all’ordine giudiziale di rettifica delle attività segnaletiche in Centrale dei Rischi (primi provvedimenti in Italia in tal senso).


Usura

Ho seguito svariati giudizi volti a far dichiarare la natura usuraria delle pattuizioni economiche intervenute con Banche e finanziarie. Ciò con particolare riferimento al contenzioso in conto corrente, e dunque affrontando il tema della cd. 'usura sopravvenuta' derivante dall'esercizio del diritto di variazione unilaterale delle condizioni economiche ex art. 118 t.u.b., ed al contenzioso inerente i rapporti di credito al consumo dove spesso l'usura è rilevabile all'esito del corretto calcolo del T.E.G. tenuto conto di tutti i costi occulti.


Diritto commerciale e societario

Lo studio offre consulenza e assistenza su tutte quelle che sono le vicende della vita societaria, sia in fase giudiziale che arbitrale, ed in particolare in merito ad impugnazioni di delibere assembleari ed azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 c.c. e seguenti. Si vanta una consolidata esperienza nel diritto fallimentare, sia a tutela del credito, che nelle fasi di ristrutturazione del debito in sede preconcorsuale e concorsuale.


Altre categorie

Tutela del consumatore.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 19750/2025 - Confermata condanna della Banca al pagamento di € 513.980.56 in favore di socio unico di società estinta

Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 19750/2025

Lo Studio legale Corvino (Avv.ti Aldo, Antonio e Alessandro Corvino) ottiene l'enunciazione di un importante principio di diritto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione: «L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito'' Nella fattispecie la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l'istituto di credito al pagamento di € 513.980.56 in favore del nostro assistito, ex socio unico di una società a responsabilità limitata estintasi volontariamente nel corso del giudizio di primo grado senza che il credito potenziale derivante dal contenzioso pendente fosse indicato nel bilancio finale di liquidazione. Secondo la prospettazione dell'istituto di credito, accolta in primo grado dal Tribunale e poi riformata in appello, l'estinzione volontaria della società avrebbe dovuto essere interpretata come una rinuncia implicita ai crediti non iscritti in bilancio, da qualificarsi quali "mere pretese'', con conseguente impossibilità per dell'ex socio unico di ottenere la condanna al pagamento degli importi illegittimamente addebitati dalla Banca a vario titolo nel corso del rapporto di conto corrente intrattenuto con la Società correntista. Nel risolvere il contrasto interpretativo sorto anche presso la medesima Corte di Cassazione, quest'ultima nel suo massimo consesso ha aderito in toto alla tesi prospettata da noi prospettata, confermando la decisione della Corte territoriale e ponendo fine ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale particolarmente vivace e risalente. Da ciò consegue che è possibile per i soci di società cancellate dal registro imprese agire per il recupero di crediti (bancari e non) ancorché questi non siano stati indicati nel bilancio finale di liquidazione; circostanza quest'ultima di grandissimo interesse pratico visto che, in moltissimi casi, le società vengono chiuse senza che gli amministratori siano a conoscenza della potenziale recuperabilità di ingenti somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società, non avendo dunque cognizione della (potenziale) esistenza del credito e conseguente impossibilità di indicarlo in bilancio. Ancorché non oggetto di rimessione la Corte ha espresso importanti principi anche in materia di diritto bancario con riferimento all'esperibilità delle azioni di rideterminazione del saldo e di indebito anche in costanza di conto corrente ancora aperto. Una grandissima soddisfazione che segue l'emozione dell'Udienza Pubblica celebratasi il 18.02 febbraio scorso.

Pubblicazione legale

Sospensione di mutuo fondiario per inidoneità ad assurgere a valido titolo esecutivo

Diritto del risparmio

Con il recentissimo provvedimento in oggetto, il Tribunale di Napoli ha disposto, inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, «non sembrando evincersi, dal contratto azionato, la vera e propria consegna delle somme mutuate – versate su un conto corrente senza tuttavia attribuirne al mutuatario la giuridica disponibilità – né, di conseguenza, il suo perfezionamento e la sua idoneità a valere come titolo esecutivo».

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