Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727del 16 ottobre 2023, ha chiaramente stabilito che: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Alla luce di questa pronuncia, che risolve le problematiche interpretative sul tema, risulta dunque ammissibile la proposizione in via diretta di una domanda cumulativa e congiunta dei coniugi su separazione e divorzio.