Sentenza giudiziaria:
La Suprema Corte respinge il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto come illegittimo il diniego parziale di rimborso. E' quindi legittima la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva già (interamente) versta dalla contribuente per Euro 17,333,32 con riferimento alla quota oggetto di duplice tassazione, con l'unico limite, che non risulta nella fattispecie in esame superato, che detto importo non ecceda quanto dovuto e versato (Euro 21.334,00) a seguito della nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, ciò in forza della ricordata irrevocabilità della scelta a suo tempo operata dalla contribuente (si veda, più di recente, in senso conforme, Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2018, n. 17172).