Sentenza giudiziaria:
L’omessa regolazione della velocità in relazione alle condizioni del traffico, costituisce fatto che, in ragione della sua modalità di accadimento dinamico/repentino, non è verificabile in modo oggettivo, ma può dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo; come anche statuito da Cass. civ., Sez. II, 29.8.2008 n. 21816 rispetto a tale tipologia di fatto, l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa. Viene ritenuta fondata la censura di travisamento delle risultanze istruttorie rispetto alla valutazione della deposizione resa da un unico teste effettuata dal Giudice di primo grado nel giudizio di querela di falso.