Permesso di soggiorno per motivi familiari

Un cittadino extracomunitario, regolarmente entrato in Italia con visto per ricongiungimento familiare




Caso legale: La problematica riguardava l’interpretazione dei requisiti reddituali previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dal relativo regolamento attuativo. In particolare, si trattava di stabilire se il reddito prodotto dal coniuge fosse sufficiente a garantire il mantenimento del richiedente, anche se inferiore ai parametri richiesti per il ricongiungimento di più familiari. L’attività legale svolta: presentazione di un ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego, con richiesta di sospensiva. Produzione di documentazione integrativa: dichiarazione dei redditi, contratto di lavoro e attestazione di idoneità alloggiativa. Richiamo alla giurisprudenza consolidata che valorizza il diritto all’unità familiare sancito dall’art. 29 del T.U. Immigrazione e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. L’esito: il TAR accoglieva il ricorso in via cautelare, sospendendo gli effetti del diniego e ordinando alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno in attesa della decisione nel merito. Successivamente, il Ministero procedeva a rivedere la pratica, riconoscendo la validità dei requisiti presentati.



Pubblicato da:


Alessandro Romano

Avvocato civilista




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