Caso legale:
La problematica riguardava l’interpretazione dei requisiti reddituali previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dal relativo regolamento attuativo. In particolare, si trattava di stabilire se il reddito prodotto dal coniuge fosse sufficiente a garantire il mantenimento del richiedente, anche se inferiore ai parametri richiesti per il ricongiungimento di più familiari.
L’attività legale svolta: presentazione di un ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego, con richiesta di sospensiva.
Produzione di documentazione integrativa: dichiarazione dei redditi, contratto di lavoro e attestazione di idoneità alloggiativa.
Richiamo alla giurisprudenza consolidata che valorizza il diritto all’unità familiare sancito dall’art. 29 del T.U. Immigrazione e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
L’esito: il TAR accoglieva il ricorso in via cautelare, sospendendo gli effetti del diniego e ordinando alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno in attesa della decisione nel merito. Successivamente, il Ministero procedeva a rivedere la pratica, riconoscendo la validità dei requisiti presentati.